COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.108 della Società A.S.D. COTRONEI 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (ripetizione della gara di 1^Categoria Cotronei 94 – Aiello Calabro del 27.02.2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 124 del 30 Marzo 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.108 della Società A.S.D. COTRONEI 94 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.114 del 10.03.2011 (ripetizione della gara di 1^Categoria Cotronei 94 – Aiello Calabro del 27.02.2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RILEVA in data 27.2.2011 la SS Aiello Calabro non si presentava a disputare la gara con l'ASD Cotronei 94 e, asserendo di non aver potuto raggiungere il campo a causa di un'avaria che aveva colpito il mezzo sul quale viaggiava la squadra, invocava la causa di forza maggiore. Il primo giudice, in forza della documentazione in atti (nota Anas attestante che dalle ore 12,13 alle ore 14,20 il personale Anas era intervenuto su segnalazione della Polizia Stradale per soccorrere il mezzo in avaria) riteneva provata la causa di forza maggiore, disponendo la ripetizione della gara. Avverso tale deliberato ha proposto reclamo la ASD Cotronei chiedendo, in riforma della decisione, l'attribuzione a proprio favore della vittoria della gara non disputata per 3 – 0, contestando la sussistenza della causa di forza maggiore. Questa commissione ritiene corretta la decisione del giudice sportivo, che ha valutato l'avaria del mezzo quale causa di forza maggiore, sufficientemente provata dalla documentazione prodotta. P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it