COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.119 della Società U.S. LAUROPOLI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara A.S. Scala Coeli-U.S. Lauropoli del 27.2.2011, penalizzazione di UN punto in classifica, inibizione BATTAGLIA Luigi fino al 14 APRILE 2011, ammenda € 75,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.119 della Società U.S. LAUROPOLI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n.36 del
9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara A.S. Scala Coeli-U.S. Lauropoli del 27.2.2011, penalizzazione di UN
punto in classifica, inibizione BATTAGLIA Luigi fino al 14 APRILE 2011, ammenda € 75,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentita la reclamante;
RILEVA
La reclamante impugna la delibera del primo giudice per le sanzioni di cui in epigrafe.
Ma il reclamo presenta un duplica profilo di inammissibilità:
-è stato proposto oltre i termini (settimo giorno successivo alla data di pubblicazione del comunicato ufficiale con il quale è stata resa
nota la decisione che si intende impugnare) previsti a pena di inammissibilità dall’art. 46 4 C.G.S.;
-è stato proposto da dirigente inibito (Battaglia Luigi).
P.Q.M.
dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi la tassa reclamo.
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