COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.121 della Società F.C. CORTALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 16.3.2011 (squalifica dell’allenatore RIGA Pasquale fino al 15.6.2011 e del calciatore PELLEGRINO Giuseppe fino al 31.12.2013).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 127 del 05 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.121 della Società F.C. CORTALE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n.50 del 16.3.2011 (squalifica dell’allenatore RIGA Pasquale fino al 15.6.2011 e del calciatore PELLEGRINO Giuseppe fino al 31.12.2013). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il rappresentante della società reclamante; RILEVA che dal rapporto, con relativo supplemento, dell’arbitro della gara U.S.D. Salcamp – F.C. Cortale del 13.03.2011, risulta quanto qui di seguito riportato: - al 22° del II tempo, l’allenatore della società F.C. Cortale, Riga Pasquale, entrava abusivamente sul terreno di gioco, rivolgendo espressioni offensive nei confronti dei calciatori della squadra avversaria; quindi, disattendendo il provvedimento dell’arbitro di abbandonare il terreno di gioco, rimaneva in campo, fino a quando non veniva allontanato dal capitano della stessa società; - al 23° del II tempo, il calciatore della F.C. Cortale, Pellegrino Giuseppe, dopo essere stato espulso per avere rivolto espressioni ingiuriose all’arbitro, tentava di aggredirlo, non riuscendovi per il pronto intervento dei propri compagni che riuscivano a fermarlo; - al termine della gara, il succitato allenatore, Riga Pasquale, s’introduceva con atteggiamento minaccioso nello spogliatoio dell’arbitro, rivolgendo a quest’ultimo frasi offensive ed espressioni lesive del prestigio di Organi Federali; - l’arbitro, infine, mentre si dirigeva verso la propria autovettura, veniva colpito con quattro pugni al collo dal calciatore Pellegrino Giuseppe (anch’egli menzionato in precedenza), che gli causavano un forte dolore, subendo anche gravi minacce dallo stesso calciatore. Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti esposti poc’anzi, squalificava l’allenatore Riga Pasquale fino al 15.06.2011 ed il calciatore Pellegrino Giuseppe fino al 31.12.2013 (cfr. C.U. n.50 del 16.03. 2011 della Delegazione Provinciale di Catanzaro). Avverso entrambe le sanzioni propone reclamo la società F.C. Cortale, la quale ricostruisce i fatti narrati dall’arbitro nel rapporto a sua firma in maniera differente. Al riguardo, si rammenta che, ai sensi dell’art.35, comma 1, del C.G.S., il rapporto dell’arbitro ha valore di prova assoluta e privilegiata e, pertanto, i fatti nello stesso riportati, peraltro in maniera chiara e puntuale, non possono essere posti in dubbio. Relativamente all’entità delle sanzioni oggetto di reclamo, questa Commissione ritiene congrua ed adeguata ai fatti accertati dal Giudice di prime cure la squalifica inflitta all’allenatore Riga Pasquale mentre ritiene conforme a giustizia ridurre la squalifica a carico del calciatore Pellegrino Giuseppe, in considerazione dell’entità e delle modalità dei fatti ascrittigli; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di: -ridurre la squalifica a carico del calciatore PELLEGRINO Giuseppe fino a tutto il 30 GIUGNO 2013; -confermare nel resto; - dispone accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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