COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.114 della Società A.S.D.SAN MICHELE MALVITO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011, ammenda di € 350,00). RECLAMO n.115 della Società F.C. CLETO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.25 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011, ammenda di € 500,00).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.114 della Società A.S.D.SAN MICHELE MALVITO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n.25 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011,
ammenda di € 350,00).
RECLAMO n.115 della Società F.C. CLETO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato
Ufficiale n.25 del 9.3.2011 (punizione sportiva della perdita della gara F.C. Cleto- A.S.D. San Michele Malvito del 5.3.2011,
ammenda di € 500,00).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
disposto, in via preliminare, di procedere alla riunione dei reclami n..114 e 115 per evidenti ragioni di connessione, trattandosi di
gravame relativi alla medesima gara;
sentita, su richiesta, la società San Michele Malvito;
sentito a chiarimento, nell’odierna seduta, l’arbitro,il quale ha confermato il referto specificando le ragioni che hanno reso
oggettivamente impossibile la prosecuzione della gara;
rilevato che la sanzione come sopra inflitta da primo giudice è congrua ed adeguata alla natura e alla entità dei fatti accertati;
P.Q.M.
rigetta i reclami e dispone incamerarsi le tasse reclamo.
