COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.125 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del 31.03.2011 (squalifica per TRE gare del calciatore QUARANTA Angelo, squalifica per QUATTRO gare del calciatore FAGA Dario).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 131 del 13 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.125 della Società A.S. MARINA DI NICOTERA avverso il deliberato del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.125 del 31.03.2011 (squalifica per TRE gare del calciatore QUARANTA Angelo, squalifica per QUATTRO gare del calciatore FAGA Dario). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; ritenuto che risulta incontestabile la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato che le sanzioni inflitte appaiono eccessive rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti ai calciatori Quaranta Angelo e Faga Dario; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico del calciatore QUARANTA Angelo a DUE gare e la squalifica a carico del calciatore FAGA Dario a TRE gare disponendo accreditarsi la tassa reclamo sul conto della società reclamante.
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