COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.132 della A.S. FIUMEFREDDO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.30 del 07.04.2011 (omologazione risultato della gara di 2^Categoria S.S. Olimpica Malvito – A.S. Fiumefreddo del 27.03.2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.132 della A.S. FIUMEFREDDO
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. n.30 del
07.04.2011 (omologazione risultato della gara di 2^Categoria S.S. Olimpica Malvito – A.S. Fiumefreddo del 27.03.2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
-letti gli atti ufficiali e il reclamo;
-visto le disposizioni procedurali adottate dalla F.I.G.C. con il C.U. n.119/A pubblicato, in allegato, dal Comitato Regionale LND
Calabria sul C.U. n.94 del 27 gennaio 2011, inerente l’abbreviazione dei termini procedurali dinnanzi agli Organi di Giustizia Sportiva
per le ultime quattro giornate e degli eventuali spareggi dei campionati regionali, provinciali e distrettuali di calcio a 11 e di calcio a 5
-maschili e femminili – della Lega Nazionale Dilettanti – e dei campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi –
stagione sportiva 2010/2011;
-visto che, in base alle richiamate disposizioni procedurali (comma b), per i procedimenti di seconda e ultima istanza avanti alla
Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale gli eventuali reclami avverso le decisioni del GS dovranno
pervenire o essere depositati presso la sede del Comitato Regionale entro le ore 12,00 del secondo giorno successivo alla
pubblicazione del C.U. recante i provvedimenti del G.S di primo grado;
-rilevato che il ricorso dell’AS Fiumefreddo Bruzio avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale, pubblicato il 07.04.2011,
circa la gara disputata il 27.03.2011 tra la squadra dell’Olimpica Malvito e la società ricorrente, valevole per il campionato di
2^Categoria, girone B, 10^ giornata di ritorno(ricadente nelle ultime quattro giornate di campionato), è pervenuto presso la Sede del
Comitato Regionale LND Calabria il 13.04.2011, quindi, oltre i termini previsti delle disposizioni procedurali adottate dalla F.I.G.C.
con il richiamato C.U. n.119/A;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo per violazione dei termini procedurali e dispone di incamerarsi la tassa reclamo.
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