COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.133 della società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al C.U. n.40 del 07.04.2011 (ammenda di € 200,00 per il furto del portafoglio perpetrato ai danni dell’arbitro e obbligo del relativo risarcimento).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.133 della società REAL SAN MAURO MARCHESATO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Crotone di cui al C.U. n.40 del 07.04.2011 (ammenda di € 200,00 per il furto del portafoglio perpetrato ai danni dell’arbitro e obbligo del relativo risarcimento). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il direttore di gara a chiarimenti; ritenuto che alla stregua di quanto emerso dall’interrogatorio del direttore di gara i fatti ascritti alla Società ricorrente vanno diversamente valutati, perché è emerso che il direttore di gara ha assunto un atteggiamento negligente contravvenendo all’obbligo sancito dalla circolare dispositiva nr.02/2010 del Comitato Regionale LND Calabria, che impone agli arbitri di denunciare immediatamente eventuali danni subiti. Peraltro, il direttore di gara, rilevata la mancanza delle chiavi della porta dello spogliatoio,a lui riservato, avrebbe dovuto immediatamente informare il rappresentante della società Real San Mauro Marchesato, ospitante, e consegnargli in custodia i suoi effetti personali. Ancora di più è sintomo di negligenza l’aver avvertito telefonicamente solo alle ore 20,50 la Società ricorrente e l’aver, altresì, presentato denuncia di furto il giorno successivo. Appare, pertanto, conforme a giustizia annullare le sanzioni inflitte dal Giudice Sportivo alla Società Real San Mauro Marchesato; P.Q.M. In accoglimento del reclamo, revoca le sanzioni inflitte dal G.S. alla società Real San Mauro Marchesato relative all’ ammenda di € 200,00 per il furto del portafoglio perpetrato ai danni dell’arbitro e obbligo del relativo risarcimento; dispone accreditare la tassa reclamo sul conto della società ricorrente.
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