COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.136 del Signor MONTESANTO LEONARDO (A.S.D. Cariati) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.41 del 07.04.2011 (squalifica fino all’11 maggio 2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 135 del 20 Aprile 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.136 del Signor MONTESANTO LEONARDO (A.S.D. Cariati) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.41 del 07.04.2011 (squalifica fino all’11 maggio 2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE -letti gli atti ufficiali e il reclamo; -ritenuto che dalla lettura dei referto arbitrale risulta in maniera chiara ed in equivoca che il signor Montesanto Leonardo, massaggiatore della A.S.D. Cariati, abbia mantenuto nel corso della gara Città di Cariati – ASD Cariati del 02.04.2011 un comportamento oltremodo offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara, reiterando il predetto comportamento durante l’intervallo tra il 1^ e 2^ tempo, e, per come risulta dal referto, il direttore di gara non ha adottato provvedimenti nel corso della partita per evitare ulteriori possibili reazioni del Montesanto. Considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta dal primo giudice appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità e alle modalità dei fatti ascritti a carico del Montesanto; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo, delibera di ridurre la squalifica a carico del massaggiatore MONTESANTO Leonardo fino al 5 MAGGIO 2011 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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