COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.138 del Sigr. MAROTTA FRANCO (Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.132 del 14.4.2011 (squalifica fino al 13/2/2012).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 143 del 04 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.138 del Sigr. MAROTTA FRANCO (Società Real Pianopoli) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.132 del 14.4.2011 (squalifica fino al 13/2/2012). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante assistito da legale di fiducia; RILEVA il reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la sua responsabilità per i fatti ascritti. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso e ribadite nell’audizione odierna appaiono sufficienti a confutare il resoconto dei fatti contenuto nel rapporto dell’arbitro in relazione al contestato atto di violenza. I fatti per come narrati dal direttore di gara non chiariscono sufficientemente l’episodio relativo al suo spintonamento sulla porta dello spogliatoio. Pertanto si ritiene che la sanzione debba essere ridotta, al fine di renderla congrua alle responsabilità riconosciute. In parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica a tutto il 31 ottobre 2011. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale al signor MAROTTA Franco, allenatore della Società Real Pianopoli fino al 31 OTTOBRE 2011 e dispone restituirsi la tassa reclamo.
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