COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.144 del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO (lSoc. Isola Capo Rizzuto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 19.5.2011 (squalifica fino al 30/6/2011).
COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
RECLAMO n.144 del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO (lSoc. Isola Capo Rizzuto)
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149
del 19.5.2011 (squalifica fino al 30/6/2011).
LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il reclamante;
ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo;
considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico
dell’allenatore Caligiuri Bruno Vittorio;
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del signor CALIGIURI Bruno Vittorio fino al 03 GIUGNO 2011 e dispone la
restituzione della tassa reclamo.
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