COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.144 del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO (lSoc. Isola Capo Rizzuto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 19.5.2011 (squalifica fino al 30/6/2011).

COMITATO REGIONALE CALABRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.crcalabria.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 153 del 31 Maggio 2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale RECLAMO n.144 del Sig. CALIGIURI BRUNO VITTORIO (lSoc. Isola Capo Rizzuto) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.149 del 19.5.2011 (squalifica fino al 30/6/2011). LA COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante; ritenuto che risulta in maniera chiara ed in equivoca la sussistenza dei fatti accertati dal Giudice Sportivo; considerato, tuttavia, che la sanzione inflitta appare eccessiva rispetto alla natura, alla entità, ed alle modalità dei fatti ascritti a carico dell’allenatore Caligiuri Bruno Vittorio; P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica del signor CALIGIURI Bruno Vittorio fino al 03 GIUGNO 2011 e dispone la restituzione della tassa reclamo.
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