COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 176 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VALNURE P.V.B. Avverso squalifica per 3 giornate calc. BOSELLI MASSIMO e per 5 giornate calc. MADINI ENRICO delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 2.3.2011 gara VALNURE – GOTICO GARIBALDINA del 26.2.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 37 del 16/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
176 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VALNURE P.V.B.
Avverso squalifica per 3 giornate calc. BOSELLI MASSIMO e per 5 giornate calc. MADINI ENRICO
delibera del G.S. del C.R.E.R. contenuta nel C.U.n. 35 del 2.3.2011
gara VALNURE – GOTICO GARIBALDINA del 26.2.2011
L’A.C.D. VALNURE P.V.B. ricorre avverso i sopra indicati provvedimento facendo presente che : 1) il cal. BOSELLI “in colpa con sè stesso, consapevole che il suo essere blasfemo aveva causato un grave danno alla sua squadra, reagendo in maniera sbagliata ad una decisione arbitrale, pertanto la sua condotta è stata determinata da uno stato d’animo particolare”; 2) “a fine gara il calc. MADINI, conscio della gravità dei suoi gesti, si recava nello spogliatoio dell’arbitro per chiedere scusa del suo errato comportamento dovuto a trance agonistica e dell’importanza della gara stessa”. Chiede una riduzione delle sanzioni
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- atteso che dal dettagliato referto di gara si evince che : 1) il calc. BOSELLI, espulso per avere proferito una espressione blasfema, dopo l’ammonizione di un suo compagno di squadra, ritornava sul terreno di gioco e rivolgeva all’arbitro frasi offensive; 2) il calc. MADINI, a fine gara, ostacolava l’entrata dell’arbitro nello spogliatoio, gli rivolgeva frasi offensive, gli lanciava una bottiglia di acqua, proferiva epiteti blasfemi e prendeva a calci la porta dello spogliatoio dell’arbitro;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando le squalifiche a carico dei calc. BOSELLI MASSIMO e MADINI ENRICO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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