COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 187 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 32 del 23.2.2011 gara VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO del 17.2.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 39 del 30/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 187 RECLAMO PROPOSTO DA A.C.D. VIGOLO MARCHESE Avverso perdita gara delibera del G.S. del C.P. di Piacenza contenuta nel C.U.n. 32 del 23.2.2011 gara VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO del 17.2.2011 L’A.C.D. VIGOLO MARCHESE, della quale è stato sentito il Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento allegando una ampia documentazione intercorsa con il Comune di Castell’Arquato, proprietario del campo sportivo di Vigolo Marchese ed una lettera, datata 16.2.2011, diretta alla Delegazione Provinciale di Piacenza per chiedere lo spostamento di una settimana dell’incontro di cui è oggetto per “le condizioni impraticabili del campo”, ottenendo risposta che sarebbe stato l’arbitro a verificare tale situazione. Fa, inoltre, presente di aver chiesto all’arbitro, constatata la impossibilità di illuminare il campo designato, di poter svolgere l’incontro in un campo adiacente, regolarmente illuminato, ottenendo risposta negativa. Chiede l’annullamento della delibera del G.S., con la ripetizione della gara. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - considerato che le compagini sportive, al momento di iscriversi ai campionati di categoria rilasciano dichiarazione sulla disponibilità ed efficienza del campo di gioco in cui verrà svolta l’attività agonistica, con le strutture a ciò necessarie; - verificato che il campo di gioco dell’A.C.D. Vigolo Marchese risulta omologato per la stagione sportiva 2010/2011 con l’impianto di illuminazione; - preso atto che l’arbitro della gara, che avrebbe dovuto disputarsi alle ore 20,30, dichiara a referto che “La gara non è stata iniziata perchè l’impianto di illuminazione non è stato acceso. Ho richiesto al Presidente della soc.Vigolo che si accendessero le luci per verificare la praticabilità del terreno di gioco, ma non mi è stato concesso. Alle ore 21,15, dopo avere atteso i 45 minuti, come da regolamento, con le due società, in accordo con i due capitani, abbiamo lasciato il campo di gioco. Gli spogliatoi non avevano nè illuminazione ne riscaldamento”; - atteso l’orientamento costante della C.A.F., come anche stabilito dalle disposizioni vigenti, è quello dell’obbligo che ricade alle società ospitanti del “perfetto allestimento del campo di gioco e la costante efficienza di tutti i suoi accessori”; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di respingere il ricorso dell’A.C.D. VIGOLO MARCHESE, confermando la decisione assunta in primo grado della perdita per 0 – 3 della gara VIGOLO MARCHESE – CORTE CALCIO del 17.2.2011. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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