COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 06/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 192 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. LONGIANESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. ORLANDI GABRIELE, per 4 giornate calc. ANSELMI ANDREA e GRAZIANI MATTIA, per 6 giornate calc. BUDA WILLIAM e al 30.8.2011 all. ANTOLINI SAURO, inibizione al 30.8.2011 dir.acc.uff. BRANDOLINI DANIELE, ammenda € 150 per comportamento tesserati e perdita dell gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 23.3.2011 gara PONTE ABBADESSE – LONGIANESE del 17.3.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 40 del 06/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 192 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. POL. LONGIANESE Avverso squalifica per 3 giornate calc. ORLANDI GABRIELE, per 4 giornate calc. ANSELMI ANDREA e GRAZIANI MATTIA, per 6 giornate calc. BUDA WILLIAM e al 30.8.2011 all. ANTOLINI SAURO, inibizione al 30.8.2011 dir.acc.uff. BRANDOLINI DANIELE, ammenda € 150 per comportamento tesserati e perdita dell gara delibera del G.S. del C.P. di Forlì contenuta nel C.U.n. 38 del 23.3.2011 gara PONTE ABBADESSE – LONGIANESE del 17.3.2011 Il ricorso dell’A.S.D. POL. LONGIANESE, risultando sottoscritto dal Presidente sig. BRANDOLINI DANIELE, colpito da provvedimento di inibizione sino al 30.8.2011, ai sensi dell’art. 19, comma 2, lett. a), non può essere preso in esame se non solo nella parte relativa allo stesso sig. BRANDOLINI DANIELE, mentre tutta l’altra parte del ricorso viene dichiarata inammissibile. Inoltre, per quanto attiene al risultato della gara il ricorso è ulteriormente inammissibile in quanto copia dell’atto non risulta essere stata inviata alla controparte – Pol.Ponte Abbadesse – come prescritto dagli artt 33, comma 5, e 46, comma 5, del C.G.S., nè è stata allegata la prova di ottemperanza a detto invio. Circa la posizione del sig. BRANDOLINI DANIELE, che nell’occasione svolgeva la funzione di dirigente accompagnatore della squadra, nel ricorso è detto che : “il dirigente BARTOLINI DANIELE non è stato allontanato dall’arbitro sig. Alberto Arienti quindi dopo le espulsioni dei giocatori Graziani e Crudeli. Il dirigente BARTOLINI e l’allenatore Antolini sono entrati entrambi sul terreno di gioco per allontanare i propri giocatori dalle vicinanze dell’arbitro. Mentre il sig. Antolini è stato invitato a lasciare il campo da parte dell’arbitro, il sig. BRANDOLINI è rimasto in campo e si è riaccomodato in panchina, quindi come può essere rientrato dopo la sospensione se non era mai uscito? Quindi, vista la situazione ed i molteplici errori da parte del sig. Arienti, direttore di gara, si richiede l’annullamento della inibizione in essere”. La Commissione, - premesso che l’A.S.D. POL. LONGIANESE, che aveva fatto richiesta di audizione ed era stata tempestivamente invitata, non si è presentata all’odierno dibattimento; - visti gli atti ufficiali; - preso atto che dal dettagliato referto di gara risulta che : 1) al 30° minuto del secondo tempo, dopo l’espulsione del capitano della squadra, il sig. Brandolini Danilele, dirigente accompagnatore della Pol. Longianese, entrava sul terreno di gioco per una quindicina di metri e rivolgeva all’arbitro ripetute frasi offensive e minacciose di fargli ritirare la tessera; 2) dopo la sospensione della gara, il dir. Brandolini , all’interno del terreno di gioco, rivolgeva all’arbitro offese, gli rinnovava la minaccia di farlo smettere di arbitrare e, insieme all’all. Antonini, gli impediva di avviarsi verso gli spogliatoi; 3) l’arbitro cercava di convincere i predetti a desistere dal loro comportamento ma inutilmente, al contrario la loro deprecabile condotta alimentava e legittimava la pesante contestazione esercitata dai giocatori della Pol. Longianese nei confronti del direttore di gara; - considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado, d e l i b e r a - di confermare la inibizione al 30.8.2011 del dir.acc.uff. BRANDOLINI DANIELE, fermi restando tutti gli altri provvedimenti impugnati, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per la parte loro riguardante. Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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