COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 20/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 199 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. YEGENOGLU KEMAL, tess. A.C. Guastalla

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 42 del 20/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 199 DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE A carico calc. YEGENOGLU KEMAL, tess. A.C. Guastalla Con nota 22.3.2011 n. 6740/780, il Sostituto Procuratore Federale, - visto l’art. 32 comma 4 del C.G.S., - ha deferito a questa C.D. il calc. YEGENOGLU KEMAL, per rispondere delle violazioni di cui agli artt. 1 e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F., per avere falsamente affermato di non essere stato tesserato per alcuna società estera, al fine di ottenere il tesseramento, nella stagione sportiva 2010/2011, per la società A.S.D. GUASTALLA CALCIO, senza averne titolo, perché precedentemente tesserato per un club affiliato alla Federazione Turca Calcio. Ritualmente effettuate le notifiche, il calc. YEGENOGLU ha chiesto di essere sentito ed è presente all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, avv. MASSIMO GIUSEPPE ADAMO, dopo disamina del fatti contestati, conclude la sua requisitoria chiedendo che debbasi affermare la responsabilità del calc. YEGENOGLU con la squalifica per mesi 6. La Commissione, - letto il deferimento; - sentite le richieste avanzate dal rappresentante della Procura Federale ; - valutato che il comportamento messo in atto dal calc. YEGENOGLU KEMAL, integri la violazione di cui agli artt. 1 e 10, comma 2, del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 11 bis, delle N.O.I.F.; - visto l’ art. 19 del C.G.S., d e l i b e r a - di infliggere al calc. YEGENOGLU KEMAL la squalifica per mesi 2. Manda alla Segreteria del Comitato per le comunicazioni di rito.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it