COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 207 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. AURORA CALCIO Avverso inibizione al 30.9.2011 dir. BOTTILLO SERGIO delibere del G.S. del C.P. di Bologna contenute nel C.U.n. 37 e 38 del 7 e 14.4.2011 gara ANCORA CALCIO – EMILIA del 3.4.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
207 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. G.S. AURORA CALCIO
Avverso inibizione al 30.9.2011 dir. BOTTILLO SERGIO
delibere del G.S. del C.P. di Bologna contenute nel C.U.n. 37 e 38 del 7 e 14.4.2011
gara ANCORA CALCIO – EMILIA del 3.4.2011
L’A.S.D. G.S. ANCORA CALCIO, della quale è stato sentito il Vice Presidente, ricorre avverso il sopra indicato provvedimento significando che, a fine gara, il sig. BOTTILLO rientrava sul terreno di gioco e incamminandosi verso l’arbitro, cercava di chiedere spiegazioni delle sue decisioni e non per aggredirlo. A circa quattro metri di distanza dal direttore di gara, veniva trattenuto da un suo dirigente ed entrambi, inciampando nella borsa dei medicinali, finivano a terra, in avanti, verso l’arbitro. Subito dopo il dirigente lo riportava fuori dal recinto di gioco ed il sig. BOTTILLO non si è più avvicinato al direttore di gara, in quanto lo stesso ha raggiunto gli spogliatoi senza problemi. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito : 1) di avere allontanato per vibrate, ripetute proteste ed offese il dir. BOTTILLO che, alla comunicazione del provvedimento, reiterava le esternazioni aggiungendo frasi blasfeme; 2) lo stesso dir. BOTTILO correva poi verso l’arbitro, tentando più volte di aggredirlo, impeditone dalla tenuta a forza da due dirigenti locali; 3) di non aver visto la caduta dei due dirigenti dell’A.S.D. G.S. Aurora Calcio;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la inibizione sino al 30.9.2011 del dir. BOTTILLO SERGIO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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