COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 209 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BUDRIO 2000 avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BARGIOTTI MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 14.4.2011 gara GIOVENTU’ IN INFRADITO – BUDRIO 2000 del 6.4.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 44 del 04/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
209 RECLAMO PROPOSTO DA A.C. BUDRIO 2000
avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BARGIOTTI MATTEO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 38 del 14.4.2011
gara GIOVENTU’ IN INFRADITO – BUDRIO 2000 del 6.4.2011
L’A.C. BUDRIO ricorre avverso il sopra indicato provvedimento facendo presente che il calc. BARGIOTI reagiva ad un calcio spintonando l’avversario a mano aperta, con atteggiamento minaccioso,venendo espulso e immediatamente si avviava verso gli spogliatoi. A fine gara non vi è stata rissa, ma alcuni spintonamenti nello spazio antistante gli spogliatoi, che grazie all’intervento di alcuni giocatori di entrambe le squadre venivano subito sedati. L’arbitro era ancora in campo e potrebbe aver scambiato il calc. BARGIOTTI per un altro tesserato, e comunque nessuno ha colpito avversari con il piede a martello. Il BIAGIOTTI nel contempo era all’interno dello spogliatoio sotto la doccia, quindi non poteva avere preso parte alla 2rissa”. Chiede una riduzione della sanzione.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- considerato che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha ribadito che il calc. BARGIOTTI, veniva espulso perché, a gioco fermo, prendeva per la maglia un avversario e lo colpiva al volto con la mano aperta. Lo stesso calciatore, a fine gara, colpiva al torace l’addetto alla forza pubblica sostitutiva locale con il piede a martello, procurandogli escoriazioni con i tacchetti;
- considerato che dalla esperita istruttoria non sono emersi fatti o situazioni atte a modificare il giudizio e, quindi, le decisioni assunte in primo grado,
d e l i b e r a
- di respingere il ricorso, confermando la squalifica al 31.12.2011 del calc. BARGIOTTI MATTEO.
Dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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