COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 210 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RAINBOW GRANAROLO Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BONFIGLIOLI FABIO e DI LORENZO MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011

COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 210 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RAINBOW GRANAROLO Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BONFIGLIOLI FABIO e DI LORENZO MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011 L’A.S.D. RAINBOW GRANAROLO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) “il calc. BONFIGLIOLI non partecipava a nessuna rissa, ma si limitava, a fine gara, a separare il dirigente avversario che si era avventato sul giocatore Di Lorenzo, e a sedare gli animi concitati, cercando di riportare la calma. Proseguiva successivamente verso gli spogliatoi”; 2) “il calc. DI LORENZO è stato violentemente aggredito dall’allenatore avversario che, al fischio finale, scattava verso di lui colpendolo da dietro e scatenando il parapiglia finale”. “Riteniamo che una parola in un concitato finale valga meno di un pugno”. Chiede una riduzione delle sanzioni. La Commissione, - visti gli atti ufficiali; - preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. DI LORENZO è stato l’iniziatore della rissa, rivolgendo all’allenatore della squadra avversaria offese e frasi oltremodo scurrili e volgari riferite a suoi familiari, provocandone la reazione; lo stesso calciatore indirizzava successivamente frasi di contenuto razzistico ad un giocatore avversario che anche spintonava; 2) il calc. BONFIGLIOLI colpiva alla schiena, con un pugno non violento, l’allenatore dell’A.S.D. Quarto F.C., adoperandosi, poi, per cercare di sedare gli animi delle persone coinvolte nella rissa; - ritenuto che il comportamento, pur deplorevole, del calc. BONFIGLIOLI possa essere punito con una sanzione più contenuta, d e l i b e r a - di ridurre al 31.10.2011 la squalifica del calc. BONFIGLIOLI FABIO, ferma restando la squalifica al 31.12.2011 del calc. DI LORENZO MATTEO. Nulla dispone per la tassa, non versata.
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