COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 210 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RAINBOW GRANAROLO Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BONFIGLIOLI FABIO e DI LORENZO MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
210 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RAINBOW GRANAROLO
Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BONFIGLIOLI FABIO e DI LORENZO MATTEO
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011
gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011
L’A.S.D. RAINBOW GRANAROLO ricorre avverso i sopra indicati provvedimenti significando che : 1) “il calc. BONFIGLIOLI non partecipava a nessuna rissa, ma si limitava, a fine gara, a separare il dirigente avversario che si era avventato sul giocatore Di Lorenzo, e a sedare gli animi concitati, cercando di riportare la calma. Proseguiva successivamente verso gli spogliatoi”; 2) “il calc. DI LORENZO è stato violentemente aggredito dall’allenatore avversario che, al fischio finale, scattava verso di lui colpendolo da dietro e scatenando il parapiglia finale”. “Riteniamo che una parola in un concitato finale valga meno di un pugno”. Chiede una riduzione delle sanzioni.
La Commissione,
- visti gli atti ufficiali;
- preso atto che l’arbitro, sentito a chiarimenti, confermando integralmente il referto originario, ha precisato che : 1) il calc. DI LORENZO è stato l’iniziatore della rissa, rivolgendo all’allenatore della squadra avversaria offese e frasi oltremodo scurrili e volgari riferite a suoi familiari, provocandone la reazione; lo stesso calciatore indirizzava successivamente frasi di contenuto razzistico ad un giocatore avversario che anche spintonava; 2) il calc. BONFIGLIOLI colpiva alla schiena, con un pugno non violento, l’allenatore dell’A.S.D. Quarto F.C., adoperandosi, poi, per cercare di sedare gli animi delle persone coinvolte nella rissa;
- ritenuto che il comportamento, pur deplorevole, del calc. BONFIGLIOLI possa essere punito con una sanzione più contenuta,
d e l i b e r a
- di ridurre al 31.10.2011 la squalifica del calc. BONFIGLIOLI FABIO, ferma restando la squalifica al 31.12.2011 del calc. DI LORENZO MATTEO.
Nulla dispone per la tassa, non versata.
Share the post "COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 210 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. RAINBOW GRANAROLO Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. BONFIGLIOLI FABIO e DI LORENZO MATTEO delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011"