COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare 211 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. QUARTO F.C. Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. RAHEEM GANIYU e all. ERCOLESSI EROS delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011 gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011
COMITATO REGIONALE EMILIA ROMAGNA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito Web: www.figc-dilettanti-er.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 11/05/2011
Delibera della Commissione Disciplinare
211 RECLAMO PROPOSTO DA A.S.D. QUARTO F.C.
Avverso squalifica al 31.12.2011 calc. RAHEEM GANIYU e all. ERCOLESSI EROS
delibera del G.S. del C.P. di Bologna contenuta nel C.U.n. 39 del 21.4.2011
gara RAINBOW GRANAROLO – QUARTO del 17.4.2011
Il reclamo di cui all’oggetto non può essere preso in esame in quanto : 1) spedito oltre il termine previsto dall’art. 46, comma 4 del C.G.S.; 2) inoltrato senza l’osservanza delle procedure di cui all’art. 38 , comma 7, del C.G.S. La Commissione, conseguentemente, dichiara inammissibile il ricorso proposto dall’A.S.D. QUARTO F.C. e dispone per l'addebito della tassa, non versata.
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