COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 – Reclamo U.S. Don Bosco avverso l’inibizione del dirigente Federico Fabiani fino al 29 settembre 2010 e avverso la squalifica del calciatore Nicola Giomelli fino al 6.10.2010. Gara Corniglianese – Don Bosco del 4.09.2010 Coppa Liguria. C.U. n. 9 del 9.9.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 12 del 23/09/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 2 - Reclamo U.S. Don Bosco avverso l'inibizione del dirigente Federico Fabiani fino al 29 settembre 2010 e avverso la squalifica del calciatore Nicola Giomelli fino al 6.10.2010. Gara Corniglianese - Don Bosco del 4.09.2010 Coppa Liguria. C.U. n. 9 del 9.9.2010. La Commissione Disciplinare, • letto il reclamo dell’U.S. Don Bosco avverso l’inibizione del dirigente Federico Fabiani fino al 20.09.2010 ed avverso la squalifica del calciatore Nicola Giomelli fino al 6.10.2010, reo, quest’ultimo, di aver tirato un calcio alla porta dello spogliatoio dell’arbitro mentre questi la stava chiudendo; • rilevata l’inammissibilità dell’istanza nella parte relativa all’inibizione del dirigente Fabiani, perché la sanzione à inferiore al minimo impugnabile; • respinte le eccezioni della reclamante perché non idonee a superare il rapporto arbitrale che, redatto in forma chiara e coerente, costituisce prova assoluta a’ sensi dell’art. 35 del Codice di Giustizia Sportiva; • esaminata la sanzione inflitta al calciatore e ritenuta eccessiva la stessa in relazione a quanto riferito negli atti ufficiali; delibera di ridurre la squalifica del calciatore Nicola Giomelli dal 6 ottobre 2010 al 30 settembre 2010: Dichiara inammissibile il reclamo avverso l’inibizione del dirigente Fabiani, perché la sanzione inflitta è di durata inferiore al minimo impugnabile (art. 45 c. 3 C.G.S.). In quanto parzialmente accolto il reclamo, la tassa versata va restituita.
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