COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Procura Federale – Deferimento Francesco Bruschini, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Giorgio Rocca, dirigente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Luca Cecchi, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Pietro Poroli, presidente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Scotto Alberto, dirigente tesserato A.S. Pro Olympia, tutti per violazione art. 1/1 CGS, A.S.D. Pol. Pieve Ligure per responsabilità diretta ed oggettiva e A.S. Pro Olympia per responsabilità oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 15 del 07/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 1 – Procura Federale – Deferimento Francesco Bruschini, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Giorgio Rocca, dirigente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Luca Cecchi, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Pietro Poroli, presidente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, Scotto Alberto, dirigente tesserato A.S. Pro Olympia, tutti per violazione art. 1/1 CGS, A.S.D. Pol. Pieve Ligure per responsabilità diretta ed oggettiva e A.S. Pro Olympia per responsabilità oggettiva. Il Vice Procuratore Federale, a conclusione delle indagini svolte su denuncia dell’ACD Leivi, con atto recante la data del 27 luglio 2010, ha deferito al giudizio della Commissione Disciplinare: • Francesco Bruschini, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, per violazione art. 1/1 CGS in relazione con l’art. 10 comma 6 ed in riferimento all’art. 49/6 CGS, per aver partecipato, seppur tesserato con l’A.S.D. Pol. Pieve Ligure, alla gara del Campionato Juniores Provinciale Leivi - Pieve Ligure del 14.02.2010, e per aver utilizzato, in distinta, le generalità di altro calciatore, anch’esso tesserato per l’A.S.D. Pol. Pieve Ligure, ma non presente all’incontro; • Giorgio Rocca, dirigente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, sottoscrittore della distinta della gara, per violazione dell’art.1/1 CGS anche in relazione all’art. 10 c. 6 CGS e all’art. 61 c. 1 NOIF; • Luca Cecchi, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, per violazione art. 1/1 CGS in relazione all’art. 73 c. 4 delle NOIF, per non aver coadiuvato in qualità di capitano, in accordo col proprio dirigente, l’arbitro della gara nell’identificazione dei calciatori partecipanti alla gara; • Pietro Poroli, presidente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, per violazione art. 1/1 CGS in relazione a quanto previsto dall’art. 21 c. 3 e dall’art. 23 c. 1 delle NOIF; • Alberto Scotto, dirigente della A.S. Pro Sea Olympia, per violazione art. 1/1 CGS, per aver svolto nella stagione sportiva 2009 -2010, attività di allenatore a favore della A.S.D. Pol. Pieve ligure, in assenza di alcun titolo abilitativo ed in costanza di tesseramento per altro sodalizio; • A.S.D. Pol. Pieve Ligure, per responsabilità diretta ed oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio Presidente ed ai propri tesserati; • A.S. Pro Sea Olympia, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato. Alla odierna riunione sono presenti le parti deferite ad esclusione del signor Alberto Scotto; la Procura Federale è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini. Omessa, col consenso delle parti, la lettura dell’atto di deferimento, il Procuratore Federale ha sostenuto la colpevolezza dei deferiti concludendo con la richiesta delle seguenti sanzioni:  Francesco Bruschini, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, squalifica per quattro giornate di gara, da scontarsi nello stesso campionato Juniores;  Luca Cecchi, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, squalifica per tre giornate di gara, da scontarsi nello stesso campionato Juniores;  Giorgio Rocca, dirigente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, inibizione temporanea per diciotto mesi;  Pietro Poroli, presidente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, inibizione temporanea per sei mesi;  Alberto Scotto, dirigente della A.S. Pro Sea Olympia, inibizione temporanea per quattro mesi;  A.S.D. Pol. Pieve Ligure, per responsabilità diretta, nella violazione ascritta al suo presidente ed oggettiva nelle violazioni ascritte ai propri tesserati ammenda € 600,00 e penalizzazione di un punto nella classifica del Campionato Juniores della corrente stagione sportiva 2010/2011;  A.S. Pro Sea Olympia, per responsabilità oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato ammenda di € 100,00. Prima della chiusura del dibattimento, le parti deferite presenti in giudizio, hanno formulato istanza di patteggiamento, a’ sensi degli artt. 23 e 24 CGS, trovando l’accordo col Procuratore Federale sulle seguenti basi: Poroli Pietro, presidente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, pena base inibizione per mesi sei, pena ridotta ad inibizione per mesi tre; A.S.D. Pol. Pieve Ligure, pena base ammenda € 600,00 ed un punto di penalizzazione, pena ridotta ad ammenda € 400,00 ed un punto di penalizzazione nella classifica del campionato Juniores della stagione 2010/2011; Francesco Bruschini, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, pena base squalifica per quattro giornate di gara, pena ridotta a squalifica per tre giornate di gara; Luca Cecchi, calciatore tesserato A.S.D. Pol. Pieve Ligure, pena base squalifica per tre giornate di gara, pena ridotta a squalifica per due giornate di gara; Rocca Giorgio, dirigente A.S.D. Pol. Pieve Ligure, pena base inibizione per mesi diciotto, pena ridotta ad inibizione per mesi dodici. La Commissione Disciplinare, esaminata la documentazione allegata all’atto di deferimento non può che accogliere il principio di colpevolezza dei deferiti sostenuto dall’accusa, e ritenute congrue le sanzioni come più sopra concordate col Procuratore Federale a’ sensi degli artt. 23 e 24 del CGS, ne dispone l’applicazione con sentenza che chiude il procedimento nei confronti dei richiedenti; infligge al signor Alberto Scotto, dirigente della A.S. Pro Sea Olympia, la sanzione dell’inibizione per mesi quattro ed infligge all’A.S. Pro Sea Olympia, responsabile oggettiva nella violazione ascritta al proprio tesserato, l’ammenda di € 100,00. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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