COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 – Procura Federale – Deferimento del signor Oscar Matarazzo, allenatore ASD Santo Stefano 2005, per violazione degli art. 1/1 – 3/1 e 5/1 CGS e della soc. ASD Santo Stefano per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 21 del 28/10/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 3 - Procura Federale - Deferimento del signor Oscar Matarazzo, allenatore ASD Santo Stefano 2005, per violazione degli art. 1/1 - 3/1 e 5/1 CGS e della soc. ASD Santo Stefano per responsabilità oggettiva ex art. 4 comma 2 CGS. Il Vice Procuratore Federale, con atto del 4 settembre 2010, ha deferito alla Commissione Disciplinare: • Oscar Matarazzo, allenatore ADC Santo Stefano 2005 per violazione degli art. 1 comma 2., 3 comma 1 e 5 comma 1 CGS per aver rilasciato ai quotidiani La Stampa (ed. Ponente Ligure) e Il Secolo XIX (ed. Ponente Ligure) del 23. 2.2010 ed al quotidiano La Stampa (ed. Ponente Ligure) del 24.2.2010 dichiarazioni contenenti giudizi lesivi dell’arbitro della gara del Campionato di Promozione Santo Stefano – Virtus Sestri; • ADC Santo Stefano, per violazione degli art. 4 comma 2 e 5 comma 2 CGS per responsabilità oggettiva nelle violazioni ascritte al proprio tesserato. Alla odierna riunione sono presenti entrambi le parti deferite, mentre l’accusa è rappresentata dall’avv. Marco Stefanini. Prima dell’inizio dell’istruttoria dibattimentale il signor Renzo Bruno, presidente dell’ADC Santo Stefano 2005, ha depositato, nell’interesse della società, istanza di patteggiamento a’ sensi dell’art. 23 CGS. In proposito la Commissione Disciplinare ha adottato la seguente ordinanza: “La Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Liguria, ritenuto che prima dell’inizio del dibattimento, il signor Renzo Bruno ha proposto, nell’interesse della soc. ADC Santo Stefano 2005, istanza di applicazione di sanzione ai sensi di quanto previsto dall’art. 23 CGS (pena base ammenda € 400,00 sanzione diminuita a’ sensi dell’art. 23 ammenda di € 300,00; considerato che su tale istanza ha espresso parere favorevole il rappresentante della Procura Federale; visto l’articolo 23 comma 1 e comma 2 CGS; ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l’applicazione con ordinanza che chiude il procedimento; per questi motivi dispone l’applicazione a carico dell’ADC Santo Stefano 2005 della sanzione dell’ammenda di € 300,00. Dichiara chiuso il procedimento nei confronti della predetta società”. Il dibattimento è proseguito con l’intervento del P.F. che ha sostenuto il principio di colpevolezza del Signor Oscar Matarazzo con la richiesta della sanzione di squalifica per mesi sei; il Matarazzo, tramite il proprio difensore, ha posto l’accento su alcune circostanze (già riportate nella memoria difensiva depositata nei termini), tendenti ad ottenere una sanzione più contenuta. Visionati gli atti allegati al deferimento, la Commissione Disciplinare non può non rilevare come il contenuto delle dichiarazioni rilasciate agli anzidetti organi di stampa dal Matarazzo, oltrepassino il lecito diritto di critica e contengano, in violazione dell’art 1 c. 1 CGS, espressioni lesive nei confronti dell’arbitro della gara Santo Stefano – Virtus Sestri. La C.D. ritiene pertanto sanzione adeguata la squalifica dell’allenatore Oscar Matarazzo (attualmente tesserato per altro sodalizio) per mesi due. In tal senso delibera. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva. Prot. n. 5 - Reclamo U.S. Coldirodese avverso l'ammenda di € 200,00 - gara Coldirodese - Coldirodi Calcio a cinque del 27.09.2010 Coppa Italia Serie C Calcio a cinque. C.U. n. 13 del 30.9.2010. La Commissione Disciplinare. • letto il reclamo e presa visione degli atti ufficiali; • rilevato che il giudice sportivo ha inflitto, all’U.S. Coldirodese, l’ammenda di € 200,00 sulla base di un rapporto inviatogli dall’osservatore arbitrale nel quale è riferito che i sostenitori di quel sodalizio, a partita ultimata con giocatori ed ufficiali di gara già negli spogliatoi, hanno lanciato un petardo che deflagrava nella zona antistante all’ingresso di detti spogliatoi; • atteso che l’art. 35 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, tra i mezzi di prova sulla base dei quali si svolgono i procedimenti in ordine al comportamento dei sostenitori, non è compreso il rapporto dell’osservatore arbitrale, rapporto che quindi fu erroneamente inviato al giudice sportivo, il quale non era quindi legittimato ad assumere decisioni sull’episodio; per questi motivi accoglie l’istanza, annulla l’ammenda e dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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