COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo ASD Genovese Calcio avverso la squalifica del calciatore Alex Belfiore per cinque giornate. Gara Genovese Calcio – Sori del 10.10.2010 Campionato di Prima Categoria. C.U. n. 17 del 14.10.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 04/11/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 6 – Reclamo ASD Genovese Calcio avverso la squalifica del calciatore Alex Belfiore per cinque giornate. Gara Genovese Calcio - Sori del 10.10.2010 Campionato di Prima Categoria. C.U. n. 17 del 14.10.2010. Espulso al 46° del s.t. per avere colpito un avversario, a gioco fermo, con un violento pugno in pieno volto; il giocatore colpito riprendeva la gara dopo le necessarie cure mediche. Nell’allontanarsi dal terreno di gioco proferiva frasi offensive e minacciose nei confronti di altro avversario. Con questa motivazione il Giudice Sportivo squalificava per cinque gare il calciatore Alex Belfiore tesserato per l’ASD Genovese Calcio. Contro tale sanzione propone rituale reclamo la Società lamentando ed eccependo l’esosità della pena perché il Belfiore aveva eseguito solo il gesto di colpire l’avversario con un pugno, quindi senza colpirlo effettivamente, ed aveva apostrofato un avversario con la frase “ti faccio la tinta”. Osserva la Commissione Disciplinare come l’assunto difensivo della reclamante sia smentito dal referto arbitrale, fonte primaria e privilegiata di prova, nel quale è descritto con precisione quanto posto in essere dal calciatore e perfettamente riportato nella declaratoria del primo giudice. Tuttavia l’azione contestata, sicuramente censurabile, secondo i criteri di valutazione di questa Commissione, può trovare una lieve attenuazione nella sanzione solo perchè il gesto violento del calciatore non ha causato gravi conseguenze all’avversario colpito, che ha potuto riprendere il gioco. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo come dianzi presentato dall’ASD Genovese Calcio, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Alex Belfiore da cinque a quattro giornate effettive di gara. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto. Prot. n. 7 – Reclamo USD Amicizia Lagaccio avverso la squalifica del calciatore Armani Gabriele fino al 13.12.2010. Gara Amicizia Lagaccio - Cogoleto del 10.10.2010 Campionato Giovanissimi Provinciale. C.U. n. 16 del 14.10.2010 D. P. Genova. L’USD Amicizia Lagaccio ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo che ha squalificato il calciatore Armani Raffaele fino al 13.12.2010, eccependo che lo stesso si sarebbe reso colpevole di un gesto ironico ineducato e antisportivo verso l’arbitro senza spingerlo. La Commissione Disciplinare rileva: dal referto arbitrale emerge chiaramente che l’Armani, a fine gara, si avvicinava all’arbitro complimentandosi in modo ironico per il suo arbitraggio e lo sospingeva facendolo indietreggiare di un metro circa. Si ritiene, pertanto, che la sanzione inflitta dal G. S. sia del tutto congrua e proporzionata in rapporto alla condotta descritta nel referto arbitrale, il cui contenuto non può ritenersi confutato dalle deduzioni svolte nel reclamo, trattandosi di mere allegazioni di parte prive di valenza probatoria. Tanto premesso e ritenuto la C.D. rigetta il reclamo proposto e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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