COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 20 – Reclamo del signor Andrea Sani dirigente Sporting Club Fiumaretta 2010 avverso la propria inibizione fino al 30.6.2011 – gara Rebocco 98- Sporting Fiumaretta dell’14.11.2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 21 del 18.11.2010 Delegazione Provinciale di La Spezia.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 20 - Reclamo del signor Andrea Sani dirigente Sporting Club Fiumaretta 2010 avverso la propria inibizione fino al 30.6.2011 - gara Rebocco 98- Sporting Fiumaretta dell’14.11.2010 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 21 del 18.11.2010 Delegazione Provinciale di La Spezia. Per aver, a fine del primo tempo, reiteratamente insultato il direttore di gara cercando di entrare nello spogliatoio di quest’ultimo. Alla notifica dell’allontanamento profferiva insulti, minacce e spingeva, con forti spinte all’altezza del petto, il Direttore di gara, facendolo indietreggiare. Dopo pochi minuti veniva allontanato dai componenti di entrambe le società. Con questa motivazione, il giudice sportivo ha inibito fino al 30 giugno 2011 il signor Andrea Sani, tesserato per la soc. Sporting Club Fiumaretta 2010, che nella gara svolgeva funzioni di dirigente addetto all’arbitro. Alla sanzione si è opposto lo stesso Andrea Sani, che, con circostanziato reclamo, chiede che la stessa sia rivista e rapportata all’effettivo svolgimento dei fatti; accusa, infatti, l’arbitro, definito “arrogante e nervoso”, di aver predisposto un resoconto di gara non veritiero e sostiene che fu proprio il direttore di gara, a scagliarsi contro di lui spingendolo e di aver egli reagito con una spinta. Sottoposta all’arbitro tale differente versione, questi non ha avuto dubbio alcuno nel confermare quanto riferito negli atti, rilasciando apposito supplemento di rapporto. Ciò premesso, valutato che le ragioni esposte nel ricorso, dirette a concretizzare una diversa versione dei fatti non possono essere prese in considerazione in virtù della conferma rilasciata dall’arbitro, atteso che la declaratoria del primo giudice è l’esatto compendio di quanto riportato, in forma chiara e coerente, negli atti, la Commissione Disciplinare non può che considerare privilegiato il contenuto del rapporto arbitrale ai sensi di quanto previsto dall’art. 35 comma 1 del C.G.S. e respingere il reclamo ritenendo la sanzione irrogata in prime cure equa e appropriata alle infrazioni commesse. In tal senso delibera, disponendo l’incameramento della tassa.
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