COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 – Deferimento dei signori Giuseppe Baffi e Angelo Rossin, rispettivamente Presidente e Segretario dell’USD Pontedecimo, per violazione dell’Art. 1/1 CGS. Deferimento USD Pontedecimo per responsabilità diretta ed oggettiva.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 34 del 16/12/2010 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 15 - Deferimento dei signori Giuseppe Baffi e Angelo Rossin, rispettivamente Presidente e Segretario dell'USD Pontedecimo, per violazione dell’Art. 1/1 CGS. Deferimento USD Pontedecimo per responsabilità diretta ed oggettiva. Con atto del 9 novembre 2010 il Vice Procuratore federale ha deferito alla Commissione Disciplinare, per violazione dell’art. 1/1 C.G.S., i signori Giuseppe Baffi e Angelo Rossin, rispettivamente Presidente e Segretario dell'USD Pontedecimo, I fatti Ricevuta la segnalazione del Collegio Arbitrale della L.N.D. che nel corso di un procedimento aveva accertato la falsità della firma dell’allenatore Roberto Canepa apposta su una lettera di dimissioni ufficiose da allenatore della società USD Pontedecimo, la Procura Federale, disposte le conseguenti indagini e ritenuta accertata la responsabilità, dei signori Giuseppe Baffi e Angelo Rossin, rispettivamente Presidente e Segretario del sodalizio, ha deferito entrambi, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e la USD Pontedecimo per responsabilità diretta ed oggettiva (art. 4 commi 1 e 2 C.G.S.). Il dibattimento Il dibattimento ha avuto luogo in data odierna, con inizio, per richiesta telefonica delle parti deferite, differito di trenta minuti su l’ora fissata, trascorsi i quali si è proceduto con la sola presenza dell’avvocato Marco Stefanini di La Spezia in rappresentanza della Procura Federale. Entrambi i tesserati e la società Pontedecimo non si sono avvalsi della facoltà di depositare, nei termini, memorie difensive. Il rappresentante della Procura Federale ha quindi sostenuto l’accusa di colpevolezza dei deferiti con la richiesta delle seguenti sanzioni: • Giuseppe Baffi, Presidente USD Pontedecimo: inibizione mesi quattro; • Angelo Rossin, dirigente USD Pontedecimo: inibizione mesi tre; • USD Pontedecimo, ammenda € 2000 (duemila); La decisione Presa visione della documentazione allegata all’atto di deferimento, dalla quale emerge che signor Angelo Rossin, per sua stessa ammissione, ha materialmente predisposto la citata lettera di dimissioni dell’1.09.2009, documento formalmente redatto dall’allenatore Roberto Canepa, rivelatosi poi sottoscritto con firma apocrifa non attribuibile al tecnico in questione, la Commissione Disciplinare, ritenuto provato il fatto e grave il comportamento dei deferiti, non può che accogliere il principio di colpevolezza sostenuto dalla Procura Federale condannando le parti alle sanzioni di cui al dispositivo. Il dispositivo Per i sopra esposti motivi, la Commissione Disciplinare delibera d’infliggere le seguenti sanzioni: • Giuseppe Baffi, Presidente USD Pontedecimo: inibizione mesi tre; • Angelo Rossin, dirigente USD Pontedecimo: inibizione mesi quattro; • USD Pontedecimo, responsabile diretta ed oggettiva nell’infrazione commessa dai propri tesserati: ammenda € 2000 (duemila); Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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