COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 – Reclamo ASD U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Alessio Casu per sei giornate e avverso l’ammenda di € 250,00 – Gara Montoggio Casella – Don Bosco del 4 dicembre 2010 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 33 del 9.12.2010.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 38 del 05/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 23 - Reclamo ASD U.S. Don Bosco avverso la squalifica del calciatore Alessio Casu per sei giornate e avverso l'ammenda di € 250,00 - Gara Montoggio Casella - Don Bosco del 4 dicembre 2010 Campionato Prima Categoria. C.U. n. 33 del 9.12.2010. Con telefax del 9.12.2010, l’ASD U.S. Don Bosco ha richiesto copia degli atti ufficiali della gara Montoggio Casella – Don Bosco del 4.11.2010 per proporre appello alle sanzioni irrogate dal giudice sportivo e apparse sul Comunicato Ufficiale n. 33 del 9 dicembre 2010. Non avendo la società provveduto a inviare, nei termini, le motivazioni del reclamo, la Commissione Disciplinare dichiara estinta l’azione e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 33 punto 13 C.G.S.).
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