COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 – Reclamo AC Burlando 1959 avverso la squalifica del calciatore Luca Mancini fino all’11.4.2011. Gara Anpi Casassa – Burlando dell’8.1.2011 seconda categoria. C.U. n. 35 del 13.1.2011 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 43 del 03/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 36 - Reclamo AC Burlando 1959 avverso la squalifica del calciatore Luca Mancini fino all'11.4.2011. Gara Anpi Casassa - Burlando dell'8.1.2011 seconda categoria. C.U. n. 35 del 13.1.2011 Delegazione Provinciale di Genova. Luca Mancini - espulso per aver protestato in modo arrogante nei confronti dell’arbitro, avvicinatolo, lo afferrava a un polso stringendolo con forza e procurandogli momentaneo intenso dolore. Con questa motivazione il giudice sportivo ha inflitto al calciatore la squalifica fino all’11 aprile 2011. Si è opposta alla sanzione l’AC Burlando 1959, con circostanziato reclamo nel quale lamenta l’eccessività della squalifica sostenendo che il proprio tesserato ha compiuto un gesto istintivo e non volontario; talché chiede alla C.D. “di valutare una riduzione della squalifica”. Osserva la Commissione Disciplinare di non dover aderire alla richiesta del sodalizio reclamante perché l’art. 35 comma 1 C.G.S. stabilisce che il giudizio sportivo si svolge esclusivamente sugli atti ufficiali che, quando redatti in forma chiara e coerente come nel caso di specie, fanno piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; rilevato pertanto come la declaratoria del primo giudice riporti fedelmente quanto riferito dall’arbitro, respinta ogni contraria eccezione, conferma la squalifica inflitta in primo grado ritenendola equa e appropriata all’infrazione commessa. Alla reiezione del reclamo consegue l’incameramento della tassa addebitata in conto.
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