COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 – Procura Federale – Deferimento del signor Riccardo Daniel Ferreira Oliveira per violazione dell’art. 1 comma 1 e 10 comma 2 in relazione all’art. 40 c. 11 bis delle N.O.I.F.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 24/02/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 35 - Procura Federale - Deferimento del signor Riccardo Daniel Ferreira Oliveira per violazione dell'art. 1 comma 1 e 10 comma 2 in relazione all’art. 40 c. 11 bis delle N.O.I.F. Con atto del 10 gennaio 2011 il Sostituto Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Disciplinare il calciatore Riccardo Daniel Ferreira Oliveira, di nazionalità portoghese, per rispondere della violazione degli art. 1 comma 1 e 10 comma 2 del C.G.S. per aver allegato, alla richiesta di tesseramento a favore della società San Biagio, una dichiarazione sottoscritta affermante “di non essere mai stato tesserato per alcuna società estera”, dichiarazione risultata mendace perché sconfessata dalla segnalazione della Federazione Portoghese di Futebol dichiarante che il calciatore è stato tesserato, in precedenza, per il club lusitano “Grupo Desportivo de Longos”. Nei termini assegnati, l’anzidetto calciatore non si presentava in giudizio ne depositava memorie difensive. All’odierna riunione è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale, insistendo per la dichiarazione di responsabilità, ha chiesto l’irrogazione, a carico del deferito, della squalifica per mesi sei. La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti, rileva l’incontestabilità poiché, provato per tabulas, del fatto che il calciatore ha rilasciato dichiarazione mendace poi allegata alla richiesta di tesseramento inoltrata dalla società al competente ufficio. Nel merito, ritiene di non dover accogliere le richieste della Procura poiché al momento dell’infrazione, lo status del calciatore non era quello di soggetto affiliato alla Federazione Italiana Giuoco Calcio; il che esclude che lo stesso possa essere giudicato per un’infrazione prevista da un ordinamento che gli è estraneo. Devesi aggiungere che la sanzione della squalifica a tempo avanzata dall’accusa, comminata a un calciatore che non può scontarla, oltre ad apparire illogica, si appalesa anche priva del requisito essenziale dell’afflittività, non essendo previsto dal C.G.S. il differimento della sua neutralizzazione dal momento di una sua successiva ipotetica richiesta di tesseramento del calciatore. Per questi motivi la Commissione Disciplinare si esime dal pronunciarsi nel merito dichiarandosi non competente a deliberare. Manda alla Segreteria del Comitato per gli adempimenti previsti dagli art. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva.
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