COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 – Reclamo della società F.C. Sestri 2003 avverso la squalifica del calciatore Massimo D’Aloisio per sei giornate. Gara Sestri 2003 – Ca Nova 2004 del 20.2.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 44 del 24.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 51 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 51 - Reclamo della società F.C. Sestri 2003 avverso la squalifica del calciatore Massimo D'Aloisio per sei giornate. Gara Sestri 2003 - Ca Nova 2004 del 20.2.2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 44 del 24.2.2011 Delegazione Provinciale di Genova. Il Giudice Sportivo assumeva a carico del calciatore Massimo D’Aloisio, tesserato per la società F.C. Sestri 2003, il provvedimento di squalifica per sei giornate di gara. Questi, al momento dell’espulsione per doppia ammonizione, si era tolta la maglia e l’aveva scagliata contro l’arbitro, colpendolo. La società, con reclamo di rito, motiva la richiesta di riduzione della squalifica, col fatto che il D’Aloisio, dopo l’espulsione, aveva gettato a terra la maglietta senza colpire il direttore di gara. Ritiene questo giudicante d’accogliere il reclamo sulla base di un supplemento di rapporto ricevuto in data 28 febbraio 2011 nel quale l’arbitro dichiara che, con la frase riportata sul resoconto “si toglieva la maglia e la tirava addosso a me”, intendeva dire “la tirava verso di me, senza che la stessa mi raggiungesse”. La sanzione inflitta in prime cure va quindi rideterminata sulla base dell’anzidetto supplemento arbitrale tenuto però conto delle reiterate ingiurie e minacce rivolte dal calciatore all’ufficiale di gara all’atto dell’espulsione e da fuori del recinto di gioco, omesse nella declaratoria del primo giudice ma ben evidenziate sul primo referto. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Massimo D’Aloisio da sei a cinque giornate effettive di gara. Nulla per la tassa reclamo non versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it