COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 43 – Reclamo USD Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Stefano Podda fino al 31.12.2011. Gara Bolzanetese Virtus – Ventimiglia del 12.2.2011 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 46 del 17.2.2011.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 52 del 24/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. 43 - Reclamo USD Bolzanetese Virtus avverso la squalifica del calciatore Stefano Podda fino al 31.12.2011. Gara Bolzanetese Virtus - Ventimiglia del 12.2.2011 Campionato Juniores Regionale. C.U. n. 46 del 17.2.2011. Espulso per aver offeso gravemente l’arbitro, manifestava comportamento aggressivo verso il medesimo. A fine gara inseguiva a bordo di un motorino unitamente ad altre otto persone, tra cui due compagni di squadra non identificati, l’autovettura del direttore di gara prendendola a calci e pugni e cagionando la rottura della mascherina sopra il finestrino anteriore lato conducente. Siffatto comportamento ha indotto il giudice sportivo a infliggere al calciatore Stefano Podda la squalifica fino al 31.12.2011. Reclama l’USD Bolzanetese Virtus dolendosi per l’entità della squalifica, ritenuta ingiusta perché volta a punire un unico soggetto tra quelli ravvisati dall’arbitro a partita ultimata e sostenendo altresì che il proprio calciatore non aveva preso a calci e pugni l’autovettura dell’ufficiale di gara. Il rappresentante della società ha rafforzato verbalmente quanto riportato nel reclamo. L’istanza merita l’accoglimento essendo le doglianze del sodalizio reclamante pertinenti col contenuto degli atti e con i chiarimenti forniti dall’arbitro che, convenuto in giudizio, pur confermando il referto, ha dichiarato di non aver potuto rilevare se il Podda, presente nel gruppo degli inseguitori, avesse o no colpito con calci e pugni l’autovettura causando la rottura della mascherina del finestrino. Non appare pertanto verosimile che otto persone, a bordo di moto, possano aver contemporaneamente sferrato calci e pugni all’autovettura dell’arbitro nel breve periodo che, secondo gli atti, ha consentito allo stesso d‘invertire la marcia e dileguarsi. Di tanto va tenuto conto nell’irrogazione della sanzione, che la Commissione Disciplinare individua nella più contenuta squalifica fino al 30.09.2011. Per questi motivi, in accoglimento del reclamo come dianzi proposto dall’USD Bolzanetese Virtus, delibera di ridurre la squalifica del calciatore Stefano Podda dal 31.12.2011 al 30.09.2011. Nulla per la tassa reclamo.
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