COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 – Reclamo Polisportiva Torriglia avverso la squalifica del campo per due giornate e avverso l’ammenda di € 400,00. Gara Pol. Torriglia 77 – Campi Val Torbella del 26 marzo 2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 51 del 31 marzo 2011 Delegazione Provinciale di Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 61 del 21/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 55 - Reclamo Polisportiva Torriglia avverso la squalifica del campo per due giornate e avverso l'ammenda di € 400,00. Gara Pol. Torriglia 77 - Campi Val Torbella del 26 marzo 2011 Campionato Seconda Categoria. C.U. n. 51 del 31 marzo 2011 Delegazione Provinciale di Genova. A fine gara una persona sconosciuta e non identificata, introdottasi furtivamente negli spogliatoi, ha aggredito l’arbitro sbattendolo contro una griglia e l’ha colpito con un calcio ad una gamba e con un pugno in bocca. Il successivo certificato del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Martino di Genova evidenzia, quale “esito di riferita aggressione”, contusioni alla faccia, al cuoio cappelluto e al collo del direttore di gara. Dal che le sanzioni in epigrafe inflitte dal Giudice Sportivo a carico della Pol. Torriglia 1977. Nella conseguente impugnativa, la società ammette i fatti ma ritiene eccessive le sanzioni perché l’ingresso dello sconosciuto era avvenuto per l’impossibilità di tenere chiuso, fino all’allontanamento dell’arbitro, il cancello d’ingresso degli spogliatoi, essendo programmata la disputa di un altro incontro in successione a quello in corso. Aggiunge, inoltre, che la partita si era svolta in un contesto regolare per cui nulla poteva far presagire quanto sarebbe poi successo. Rileva la Commissione Disciplinare come dagli atti emerga un comportamento gravemente colposo della società Pol. Torriglia che ha omesso di predisporre un accurato servizio di vigilanza all’ingresso degli spogliatoi volto a evitare l’introduzione, nella struttura, di elementi estranei non autorizzati ad accedervi. Ciò premesso, nell’irrogazione della conseguente sanzione, va tenuto conto del fatto che l’episodio è circoscritto a un unico soggetto, perciò la squalifica del campo di gioco va ridotta a una sola giornata e l’ammenda va ridotta da € 400,00 a € 300,00. In tal senso delibera. Dispone il riaccredito della tassa addebitata in conto.
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