COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 – Reclamo della Società Mallare Sport Club avverso la squalifica del calciatore Massimiliano Cappi per tre giornate e avverso l’inibizione del dirigente signor Mario Rolando fino al 30 giugno 2011. Gara Letimbro – Mallare del 10 aprile 2011 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 45 del 14 aprile 2011 Delegazione Provinciale di Savona.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 64 del 05/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Prot. n. 60 - Reclamo della Società Mallare Sport Club avverso la squalifica del calciatore Massimiliano Cappi per tre giornate e avverso l'inibizione del dirigente signor Mario Rolando fino al 30 giugno 2011. Gara Letimbro - Mallare del 10 aprile 2011 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 45 del 14 aprile 2011 Delegazione Provinciale di Savona. La Commissione Disciplinare, letto il reclamo della Società Mallare Sport Club nella quale si contestano le decisioni assunte dal G.S. in ordine al calciatore Massimiliano Cappi e al dirigente Mario Rolando, sostenendo: A) – che il Cappi ha subito l’aggravamento della sanzione per essere stato erroneamente ritenuto il capitano della squadra; B) – le frasi ingiuriose pronunciate a fine gara dal dirigente non erano indirizzate all’arbitro; presa visione del rapporto di gara e rilevato che effettivamente il Cappi non rivestiva la qualifica di capitano; respinta ogni contraria eccezione sostenuta in favore del dirigente Mario Rolando perché i fatti sanzionati sono quelli riferiti dall’arbitro nel resoconto e la sanzione irrogata è da ritenersi equa ed appropriata e va confermata; per questi motivi accoglie parzialmente il reclamo e riduce la squalifica del calciatore Massimiliano Cappi da tre a due giornate di gara. Fermo il resto. Nulla per la tassa reclamo.
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