COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla societa’ A.S.D. MACCHIE in riferimento alla gara Otricoli – Macchie disputata ad Otricoli il 13.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.88 del Comitato Regionale Umbria datata 16.02.2011, pubblicata in pari data, per la squalifica dell’allenatore Danilo Nicolai fino al 30/09/2012;

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nel reclamo proposto dalla societa’ A.S.D. MACCHIE in riferimento alla gara Otricoli - Macchie disputata ad Otricoli il 13.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.88 del Comitato Regionale Umbria datata 16.02.2011, pubblicata in pari data, per la squalifica dell’allenatore Danilo Nicolai fino al 30/09/2012; HA PRONUNCIATO, a scioglimento della riserva assunta nella riunione del giorno 10/03/2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società ASD Macchie, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al Sig. Danilo Nicolai dal G.S. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’arbitro, nonché, in rappresentanza dell’AIA il Sig. Leucci Luigi; era altresì presente il Presidente della società reclamante, assistito dall’Avv. Massimo Carignani del foro di Terni. MOTIVI DELLA DECISIONE I fatti descritti dal direttore di gara, Sig.ra Elena Proietti, nel proprio referto e nel relativo supplemento sono stati dalla stessa confermati in sede di audizione dinanzi a questa Commissione Disciplinare. In particolare l’arbitro ha ribadito di aver percepito la volontà, da parte del Sig. Danilo Nicolai, di procurarle dolore con una stretta di mano particolarmente vigorosa; la Sig.ra Elena Proietti ha altresì confermato che proprio il Sig. Nicolai si è frapposto fra lo sportello e l’auto della stessa per impedirle di ripartire con il proprio veicolo ed ha pronunciato le frasi riportate nel supplemento di referto. E’ dunque evidente che il Sig. Nicolai si sia reso protagonista di un comportamento violento e minaccioso nei confronti del direttore di gara, in quanto tale meritevole di adeguata sanzione. Ritiene tuttavia la Commissione che, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, la squalifica inflitta dal G.S. possa essere ridotta fino al 30/05/2012. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, la Commissione Disciplinare Territoriale riduce la squalifica inflitta dal G.S. al Sig. Danilo Nicolai fino al 30/05/2012. - Dispone restituirsi la tassa reclamo.
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