COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nei reclami proposti dalla Società POL. COLOMBELLA 88 ed in proprio dal calciatore MENICONI ANDREA, in riferimento alla gara Ripa – Colombella 88 disputata a ripa il 26.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.94 del Comitato Regionale Umbria, datata 02.03.2011, pubblicata in pari data. – Per la squalifica fino al 28/02/2012 dell’allenatore Santificetur Paolo; – Per la squalifica fino al 30/09/2011 del calciatore Urbani Alessandro; – Per la squalifica fino al 30/09/2011 del calciatore Meniconi Andrea; – Per la squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore Giglio Giuseppe; – Per la squalifica fino al 31/08/2011 dei calciatori Cecchini Giacomo e Cassieri Cesare; – Per l’ammenda di €. 1.000,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 102 del 18/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA Nei reclami proposti dalla Società POL. COLOMBELLA 88 ed in proprio dal calciatore MENICONI ANDREA, in riferimento alla gara Ripa - Colombella 88 disputata a ripa il 26.02.2011, avverso la decisione del Giudice Sportivo riportata nel C.U. n.94 del Comitato Regionale Umbria, datata 02.03.2011, pubblicata in pari data. - Per la squalifica fino al 28/02/2012 dell’allenatore Santificetur Paolo; - Per la squalifica fino al 30/09/2011 del calciatore Urbani Alessandro; - Per la squalifica fino al 30/09/2011 del calciatore Meniconi Andrea; - Per la squalifica fino al 31/12/2015 del calciatore Giglio Giuseppe; - Per la squalifica fino al 31/08/2011 dei calciatori Cecchini Giacomo e Cassieri Cesare; - Per l’ammenda di €. 1.000,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 16.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la società indicata in epigrafe ed in proprio del calciatore Meniconi Andrea, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Luigi Leucci, nonché il rappresentante della società reclamante ed il calciatore Meniconi Andrea. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente si dispone la riunione dei reclami proposti dalla società e dal calciatore Meniconi in proprio. Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i gravi fatti dal medesimo descritti nel referto ribadendo dettagliatamente la descrizione dei vari comportamenti antisportivi posti in essere a fine gara da quasi tutti i calciatori della società Colombella, che lo accerchiavano minacciandolo ed offendendolo e ponendo in essere nei suoi confronti atti di violenza tra i quali, in particolare, il violento calcio ai testicoli infertogli dal calciatore Giglio che rendeva necessario l’intervento dei sanitari. Ciò posto, ritiene la Commissione che le sanzioni dell’ammenda e della squalifica inflitte dal G.S. appaiono sostanzialmente meritevoli di integrale conferma, fatta eccezione per le squalifiche inflitte nei confronti dei calciatori Meniconi ed Urbani che si ritiene equo ridurre fino al 31/07/2011 stante l’assenza di conseguenze pregiudizievoli all’integrità fisica del direttore di gara. La Commissione ritiene altresì di dover ridurre fino al 31/12/2011 anche la squalifica all’allenatore Santificetur, atteso che non vi è prova sufficiente in ordine alla sua identificazione quale autore delle minacce di morte rivolte all’indirizzo dell’arbitro allorché quest’ultimo si trovava all’interno dello spogliatoio. P.Q.M. La Commissione Disciplinare riduce fino al 31/07/2011 le sanzioni inflitte ai calciatori Meniconi Andrea e Urbani Alessandro nonché fino al 31/12/2011 quella a carico dell’allenatore Santificetur Paolo. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - Dispone restituirsi le tasse reclamo.
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