COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – SAN VENANZO DISPUTATA A TERNI IL 05.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.97 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA; AVVERSO L’OBBLIGO DELLA SOCIETA’ DI RISARCIRE I DANNI ARRECATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLYMPIA THYRUS S.VALENTINO – SAN VENANZO DISPUTATA A TERNI IL 05.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.97 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA; AVVERSO L’OBBLIGO DELLA SOCIETA’ DI RISARCIRE I DANNI ARRECATI ALL’AUTOVETTURA DEL DIRETTORE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe chiedendo l’annullamento del provvedimento sanzionatorio inflitto dal G.S. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, il sig. Quaglietti Michele, assistito dal rappresentante A.I.A., il Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE La Commissione presa visione degli Atti e all’esito dell’audizione del Direttore di gara, osserva quanto segue. Circostanza pacifica è il fatto che l’arbitro al termine della gara e prima di uscire dalla recinzione sportiva non ha verificato se la propria autovettura presentasse dei danni, verifica questa effettuata, come confermato dal direttore di gara, solo al momento dell’avvenuto parcheggio della predetta autovettura all’interno del garage dell’abitazione. Alla luce di quanto sopra non vi è prova che i danni arrecati all’autovettura dell’arbitro, così come dallo stesso successivamente denunciati, con atto di querela contro ignoti, siano riconducibili a responsabilità della società reclamante. Del resto lo stesso Direttore di gara, in querela, presume che il danneggiamento sia avvenuto mentre era intento ad arbitrare la partita, così come presume che il danno sia stato prodotto da ignoti mediante oggetto acuminato, confermando quindi la mancanza di certezze sul punto. P.Q.M. La Commissione Disciplinare accoglie il reclamo, annullando l’obbligo risarcitorio a carico della società disposto dal G.S. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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