COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA – CASTIGLIONESE DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL 27.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 DEL CALCIATORE KULESHOV VITALY; PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2011 DELL’ALLENATORE MORICHI MAURO; PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/05/2011 DEL PRESIDENTE SIG. RENZI GIORDANO; PER AMMENDA DI €. 700,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA PROFIAMMA - CASTIGLIONESE DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL 27.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 DEL CALCIATORE KULESHOV VITALY; PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2011 DELL’ALLENATORE MORICHI MAURO; PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/05/2011 DEL PRESIDENTE SIG. RENZI GIORDANO; PER AMMENDA DI €. 700,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci. La società reclamante pur chiedendo di essere ascoltata non era presente. MOTIVI DELLA DECISIONE Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i gravi fatti dal medesimo descritti nel referto, ribadendo dettagliatamente la descrizione dei vari comportamenti violenti ed offensivi posti in essere all’atto dell’espulsione dal calciatore Kuleshov Vitaly, in particolare della forte testata all’arcata sopraccigliare che ha provocato forte dolore a causa del quale l’arbitro si è recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno, dove è stato diagnosticato “trauma frontale”. In merito all’identità del calciatore Kuleshov Vitaly, l’arbitro ha confermato di averlo identificato come l’autore della testata dai documenti di riconoscimento in suo possesso. Il direttore di gara ha, altresì, confermato i comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dall’allenatore Morichi Mauro, nonché di essere stato accusato dal Presidente del Profiamma di aver dato un pugno ad un calciatore della sua squadra. Ciò posto, ritiene la Commissione che tutte le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono sostanzialmente meritevoli di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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