• Stagione sportiva: 2010/2011
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PROFIAMMA – CASTIGLIONESE DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL
27.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 DEL CALCIATORE KULESHOV VITALY;
PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2011 DELL’ALLENATORE MORICHI MAURO;
PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/05/2011 DEL PRESIDENTE SIG. RENZI GIORDANO;
PER AMMENDA DI €. 700,00.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 105 del 25/03/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES PROVINCIALE
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. PROFIAMMA, IN RIFERIMENTO ALLA
GARA PROFIAMMA - CASTIGLIONESE DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL
27.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 DEL CALCIATORE KULESHOV VITALY;
PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2011 DELL’ALLENATORE MORICHI MAURO;
PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/05/2011 DEL PRESIDENTE SIG. RENZI GIORDANO;
PER AMMENDA DI €. 700,00.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 24.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponevano reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle
sanzioni inflitte dal G.S.
Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante A.I.A. Sig. Luigi
Leucci. La società reclamante pur chiedendo di essere ascoltata non era presente.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il direttore di gara ha integralmente confermato a questa Commissione i gravi fatti dal medesimo
descritti nel referto, ribadendo dettagliatamente la descrizione dei vari comportamenti violenti ed
offensivi posti in essere all’atto dell’espulsione dal calciatore Kuleshov Vitaly, in particolare della
forte testata all’arcata sopraccigliare che ha provocato forte dolore a causa del quale l’arbitro si è
recato al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Foligno, dove è stato diagnosticato “trauma frontale”.
In merito all’identità del calciatore Kuleshov Vitaly, l’arbitro ha confermato di averlo identificato
come l’autore della testata dai documenti di riconoscimento in suo possesso. Il direttore di gara ha,
altresì, confermato i comportamenti offensivi e minacciosi posti in essere dall’allenatore Morichi
Mauro, nonché di essere stato accusato dal Presidente del Profiamma di aver dato un pugno ad
un calciatore della sua squadra.
Ciò posto, ritiene la Commissione che tutte le sanzioni inflitte dal G.S. appaiono sostanzialmente
meritevoli di integrale conferma.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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GARA PROFIAMMA – CASTIGLIONESE DISPUTATA A SAN GIOVANNI PROFIAMMA IL
27.02.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.60
DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE, DATATA 02.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA.
PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2014 DEL CALCIATORE KULESHOV VITALY;
PER LA SQUALIFICA FINO AL 30/09/2011 DELL’ALLENATORE MORICHI MAURO;
PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/05/2011 DEL PRESIDENTE SIG. RENZI GIORDANO;
PER AMMENDA DI €. 700,00."