COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIGROTTI MORRA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA – REAL PADULE DISPUTATA A MORRA IL 12.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA FINO AL 14/06/2011 DEL CALCIATORE BALINI ALESSANDRO.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. TIGROTTI MORRA, IN RIFERIMENTO ALLA GARA TIGROTTI MORRA – REAL PADULE DISPUTATA A MORRA IL 12.12.2010, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.58 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 15.12.2010, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA FINO AL 14/06/2011 DEL CALCIATORE BALINI ALESSANDRO. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2011, la seguente decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente rileva questa Commissione che il reclamo della società A.S.D. Tigrotti Morra avverso la squalifica inflitta dal G.S. al proprio tesserato BALINI Alessandro deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto fuori dai termini previsti dall’art. 46 comma 4 del Codice di Giustizia Sportiva. Lo stesso risulta essere stato trasmesso in data 28/02/2011 sia via fax che a mezzo posta oltre i termini di sette giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione della sanzione nel C.U. nr.58 del 15/12/2010. Tale inosservanza preclude l’esame nel merito e di conseguenza il reclamo deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Tigrotti Morra. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it