COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STRONCONE IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – COLLEPEPE DISPUTATA A STRONCONE IL 05.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 37 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER AMMENDA DI €. 1000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BISONNI ANDREA PER QUATTRO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 108 del 01/04/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA STRONCONE IN
RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE - COLLEPEPE DISPUTATA A STRONCONE IL
05.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.
37 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 09.03.2011, PUBBLICATA
IN PARI DATA.
PER AMMENDA DI €. 1000,00;
PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BISONNI ANDREA PER QUATTRO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 31.03.2011, la seguente decisione.
NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe chiedendo la riduzione della
sanzione inflitta dal G.S.
Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara, nonchè il rappresentante dell’A.I.A. Sig. Luigi
Leucci.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti in possesso e dalle dichiarazioni rilasciate dal direttore di gara a questa Commissione si è
potuto ricostruire quanto accaduto al termine della gara in disamina. Più precisamente l’arbitro ha
descritto in modo chiaro ed inequivocabile l’atteggiamento tenuto dal calciatore Bisonni Andrea
reo, con il suo comportamento, di aver concorso ad innescare la rissa svoltasi a fine gara fra alcuni
atleti delle due squadre.
Peraltro a questo punto entravano in campo anche alcuni sostenitori della società Stroncone ed uno
di questi colpiva il direttore di gara con un ombrello, provocandogli dolore.
In tale circostanza anche il direttore di gara e l’osservatore arbitrale, forse accidentalmente, sono
stati colpiti mentre erano intenti a sedare la rissa.
Ciò premesso i gravi fatti accaduti e le motivazioni di discolpa addotte dalla società reclamante non
giustificano, a parere di questa Commissione, nessuna riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S.
P.Q.M.
Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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