COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DA: 1. SOCIETA’ S.C. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – FONTANELLE DISPUTATA A TRESTINA IL 12.03.2011: PER AMMENDA DI EURO 1.000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PAREGGIANI ANDREA PER N.3 (TRE) GARE. 2. SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLEBRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A TRESTINA IL 12.03.2011: PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA CON IL RISULTATO OTTENUTO SUL CAMPO; PER AMMENDA DI EURO 1.000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BIANCHI MIRKO PER N.4 (QUATTRO) GARE. PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BUCCI MARCELLO PER N.3 (TRE) GARE. 3. DAL SIG. PROCELLI ANDREA IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A TRESTINA IL 12.03.2011: PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PROCELLI ANDREA FINO AL 30.06.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 112 del 08/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEI RECLAMI RIUNITI PROPOSTI DA: 1. SOCIETA’ S.C. TRESTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – FONTANELLE DISPUTATA A TRESTINA IL 12.03.2011: PER AMMENDA DI EURO 1.000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE PAREGGIANI ANDREA PER N.3 (TRE) GARE. 2. SOCIETA’ A.S.D. FONTANELLEBRANCA IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A TRESTINA IL 12.03.2011: PER OMOLOGAZIONE DELLA GARA CON IL RISULTATO OTTENUTO SUL CAMPO; PER AMMENDA DI EURO 1.000,00; PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BIANCHI MIRKO PER N.4 (QUATTRO) GARE. PER LA SQUALIFICA DEL CALCIATORE BUCCI MARCELLO PER N.3 (TRE) GARE. 3. DAL SIG. PROCELLI ANDREA IN PROPRIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TRESTINA – FONTANELLEBRANCA DISPUTATA A TRESTINA IL 12.03.2011: PER LA SQUALIFICA DELL’ALLENATORE PROCELLI ANDREA FINO AL 30.06.2011. AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 16.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo le società indicate in epigrafe, nonché il sig. Procelli Andrea in proprio, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S e per quanto concerne la reclamante Fontanellebranca anche l’omologazione della gara con il risultato ottenuto nel campo. Alla fissata riunione era presente l’arbitro della gara Sig. Gentili Filippo, assistito dal rappresentante dell’AIA Sig. Luigi Leucci. Per quanto concerne i reclamanti erano presenti: - Il sig. Procelli Andrea assistito dall’Avv. Andrea Galli; - Per la società Trestina il sig. Ceccagnoli Roberto munito di delega. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente stante la connessione soggettiva ed oggettiva procede alla riunione dei reclami proposti ed alla relativa trattazione. Il Direttore di gara nel corso della sua audizione ha confermato integralmente il referto e l’allegato, precisando in particolare, per quanto riguarda le singole posizioni, quanto segue: - Il n.14 del Trestina, Pareggiani Andrea, reagendo ad un fallo di gioco, colpiva con un pugno al volto un giocatore del Fontanellebranca e subito dopo tale fatto si scatenava la rissa che vedeva coinvolti i giocatori di entrambe le squadre. - Il n.5 del Fontanellebranca, Bianchi Mirko, capitano della squadra ed il n. 13, Bucci Marcello sono stati i primi giocatori che il Direttore di gara ha potuto individuare ed annotare al momento in cui la rissa aveva il suo inizio, confermando di averli riconosciuti. - L’allenatore Procelli Andrea si avvicinava al Direttore di gara comunicandogli l’intenzione di dividere i partecipanti alla rissa con l’intento di sedarla, mentre lo stesso vedeva che il Procelli colpiva, anche se per dividere, i giocatori del Fontanellebranca, affermando che alla fine il sig. Procelli ha tuttavia spinto i calciatori all’interno dello spogliatoio, facendo comunque finire la rissa. Dall’esame degli atti ufficiali e dalle dichiarazioni rese dal Direttore di gara non è revocabile in dubbio la oggettività dei fatti così come la gravità degli stessi descritti nel referto e nell’allegato arbitrale e non si ravvisano altresì nelle difese motivazioni tali da poter ritenere accoglibili i reclami proposti, fatta parziale eccezione per la posizione del sig. Procelli.. Ed invero ferma restando la gravità del comportamento da costui posto in essere, la Commissione ritiene che la violenza di detto comportamento possa essere parzialmente ricollegata all’intento dal medesimo dichiarato di sedare la rissa, circostanza che - appunto - si è verificata, come confermato dallo stesso Direttore di gara. Si ritiene conseguentemente equo ridurre fino al 30.05.2011 detta squalifica. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo riduce fino al 30.05.2011 la squalifica all’allenatore del Trestina, sig. Procelli Andrea. Conferma nel resto l’impugnata decisione. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RELATIVAMENTE AL RECLAMO DELL’ALLENATORE PROCELLI.
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