COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AM 98 – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 13.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATA 16/03/2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. • PER SQUALIFICA DIRIGENTE DI GIANNANTONIO MICHELE FINO AL 15/06/2011. • PER AMMENDA DI €.250,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 117 del 15/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ECCELLENZA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. SAN MARCO JUVENTINA IN RIFERIMENTO ALLA GARA AM 98 – SAN MARCO JUVENTINA DISPUTATA AD ACQUASPARTA IL 13.03.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 101 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATA 16/03/2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. • PER SQUALIFICA DIRIGENTE DI GIANNANTONIO MICHELE FINO AL 15/06/2011. • PER AMMENDA DI €.250,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 07.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle sanzioni. MOTIVI DELLA DECISIONE Il comportamento attribuito al Presidente della società San Marco Juventina, sanzionato dal G.S., non risulta descritto nel referto di gara redatto dall’arbitro bensì, esclusivamente, nella nota in data 13/03/2011 indirizzata dal Presidente dell’A.I.A. a quello del C.R.U.. Tale nota, oltreché irritualmente acquisita agli atti del presente giudizio (trattandosi – come detto – di corrispondenza indirizzata al Presidente del CRU e non già agli organi della Giustizia Sportiva), è in ogni caso un documento non riconducibile tra i mezzi di prova di cui all’art.35 del Codice di Giustizia Sportiva, con la conseguenza che erroneamente il G.S. ha pronunciato la propria decisione basandosi su detto documento. P.Q.M. La Commissione annulla la decisione del G.S. Dispone trasmettersi la nota del 13/03/2011 al Presidente del CRU per quanto di competenza. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA AL RECLAMO.
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