COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAT. ESORDIENTI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD GIOVANILI CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLIYPHIA THIRUS – GIOVANILI CAMPITLLO DISPUTATA A TERNI 30/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; PER L’AMMENDA DI € 350,00; PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/08/2011 AL DIRIGENTE SIG. GIORGIO CANDELORI.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale CAT. ESORDIENTI NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD GIOVANILI CAMPITELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA OLIYPHIA THIRUS – GIOVANILI CAMPITLLO DISPUTATA A TERNI 30/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER PUNIZIONE SPORTIVA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3; PER L’AMMENDA DI € 350,00; PER L’INIBIZIONE FINO AL 31/08/2011 AL DIRIGENTE SIG. GIORGIO CANDELORI. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo l’annullamento o la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. ALLA FISSATA RIUNIONE non era presente l’arbitro della gara, ma solo la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE L’audizione della società reclamante ha confermato quanto già descritto nel rapporto del direttore di gara. Ha però ribadito che il ritiro della propria squadra nel secondo tempo è stato fatto per tutelare l’incolumità dei propri ragazzi tenuto conto che il dirigente addetto alla direzione della gara, malgrado i ripetuti richiami, permetteva un gioco violento non confacente a dei giovani calciatori. Tutto ciò premesso, pur tenendo conto delle motivazioni addotte dalla società reclamante, questa Commissione, in parziale accoglimento del reclamo decide di: confermare la perdita della gara alla ASD Giovanili Campitello con il punteggio di 0-3 [ art.17 c.1 CGS]; ridurre la sanzione ad €. 100,00 all’ASD Giovanili Campitello [ art.53 c.7 NOIF]; ridurre l’inibizione al dirigente Candelori Giorgio fino al 30/06/2011. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce: la sanzione ad €. 100,00 all’ASD Giovanili Campitello; l’inibizione al dirigente Candelori Giorgio fino al 30/06/2011. Conferma nel resto l’impugnata decisione. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it