COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US CASCIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE – CASCIA DISPUTATA A STRONCONE IL 19/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013 INFLITTA AL CALCIATORE BEVILACQUA SIMONE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PRIMA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US CASCIA CALCIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA STRONCONE - CASCIA DISPUTATA A STRONCONE IL 19/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.40 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERNI, DATATA 23.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER SQUALIFICA FINO AL 31/12/2013 INFLITTA AL CALCIATORE BEVILACQUA SIMONE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 21.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo in via principale l’annullamento della sanzione inflitta dal G.S. ed in via subordinata la riduzione della predetta sanzione. ALLA FISSATA RIUNIONE era presente l’arbitro della gara e la società reclamante. Era altresì presente il rappresentante A.I.A. Sig. Luigi Leucci. MOTIVI DELLA DECISIONE Esaminati gli atti del fascicolo, letto il reclamo ed all’esito dell’audizione dell’arbitro e della società reclamante la Commissione osserva quanto segue. Il direttore di gara nel corso della sua audizione ha testualmente precisato e dichiarato che “ a seguito di una mia ammonizione il calciatore protestava rivolgendomi le frasi offensive riportate nel referto, esibivo il cartellino rosso ed a quel punto il Bevilacqua mi appoggiava le mani sul petto senza violenza e poi si avvicinava alla mia fronte e mi colpiva con la testa provocandomi solo temporaneo dolore; potevo riprendere il gioco tranquillamente”. Alla luce di quanto precede, ferma e impregiudicata l’oggettiva gravità dell’episodio e quindi della condotta posta in essere dal calciatore nei confronti del direttore di gara, la Commissione ritiene comunque equo contenere la sanzione nella squalifica al calciatore Bevilacqua fino al 31/12/2012, in ragione dei chiarimenti forniti dall’arbitro, dai quali si evince che il comportamento tenuto dal Bevilacqua non ha provocato conseguenze alla sua persona, né ha impedito la prosecuzione della direzione arbitrale. P.Q.M. In parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta dal G.S. al calciatore Bevilacqua Simone al 31/12/2012. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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