COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR – BASTARDO DISPUTATA A MARSCIANO IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIMPINICCHIO MAURIZIO FINO AL 23.06.2011.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 122 del 30/04/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale ALLIEVI REGIONALI “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ S.S.D. BASTARDO IN RIFERIMENTO ALLA GARA NESTOR - BASTARDO DISPUTATA A MARSCIANO IL 27/03/2011 AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.107 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 30.03.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. PER INIBIZIONE AL DIRIGENTE PIMPINICCHIO MAURIZIO FINO AL 23.06.2011. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 28.04.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione della sanzione inflitta dal G.S. MOTIVI DELLA DECISIONE Dall’esame degli atti si evince che la società ricorrente non nega i fatti descritti dall’arbitro nel referto, limitandosi ad evidenziare che l’inibizione inflitta al dirigente Pimpinicchio Maurizio appare eccessiva e ne chiede la riduzione. Per quanto riguarda la condotta addebitata al dirigente, è emerso che costui è entrato nel terreno di gioco senza autorizzazione iniziando a protestare nei confronti di un giocatore della squadra avversaria; nonostante ripetuti inviti da parte dell’arbitro, il Pimpinicchio sostava nei pressi della panchina per circa un minuto impedendo di riprendere il regolare svolgimento della gara. Inoltre, durante l’allontanamento ed anche a fine gara il dirigente continuava a protestare nei confronti dell’arbitro. Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione ritiene la sanzione inflitta dal G.S. commisurata ai fatti e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. La Commissione Disciplinare respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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