COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA – FORNOLESE DISPUTATA A SAN LIBERATO IL 10/04/2011 – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.115 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 13.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. – PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO FINO AL 31/03/2012; – PER L’AMMENDA DI €. 350,00.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 126 del 16/05/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale 2^ CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. DEL NERA IN RIFERIMENTO ALLA GARA DEL NERA - FORNOLESE DISPUTATA A SAN LIBERATO IL 10/04/2011 - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.115 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 13.04.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA. - PER LA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE BOCCOLI MARCO FINO AL 31/03/2012; - PER L’AMMENDA DI €. 350,00. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 12.05.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponeva reclamo la società indicata in epigrafe, chiedendo la riduzione delle sanzioni inflitte dal G.S. Era presente l’arbitro della gara, assistito dal rappresentante AIA Sig. Leucci Luigi, nonché la società reclamante. MOTIVI DELLA DECISIONE Rileva questa Commissione quanto segue. Per quanto concerne la condotta del calciatore Boccoli Marco l’arbitro in sede di audizione ha precisato di non essere stato strattonato, ma preso per un braccio e fatto indietreggiare di un solo passo, senza aver subito alcun dolore; peraltro il calciatore è stato prontamente allontanato dai dirigenti della società. Per quanto riguarda la contestata tentata aggressione nei confronti del pubblico della società ospite, si evidenzia che nessun contatto è avvenuto per il pronto intervento di tre dirigenti della società A.S.D. Del Nera. In merito all’ammenda la Commissione osserva che vi è recidiva specifica. Atteso quanto sopra la Commissione ritiene equo ridurre la squalifica inflitta al calciatore Boccoli Marco dal G.S. e contenere la stessa fino al 30/11/2011; confermare l’ammenda stante la recidiva. P.Q.M. Accoglie parzialmente il reclamo, riduce la squalifica al calciatore Boccoli Marco fino al 30/11/2011. Conferma nel resto l’impugnata decisione del G.S. - DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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