COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ – F.C.D. REAL VIRTUS – IN RIFERIMENTO ALLA GARA – VIS PRETOLA / REAL VIRTUS – CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES – DISPUTATA IL 20.11.2010 A PRETOLA (PG) – AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ - F.C.D. REAL VIRTUS - IN RIFERIMENTO ALLA GARA - VIS PRETOLA / REAL VIRTUS - CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES - DISPUTATA IL 20.11.2010 A PRETOLA (PG) - AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.25 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 24.11.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 23.12.2010, la seguente decisione. FATTO La F.C.D. REAL VIRTUS ha proposto reclamo avverso il risultato della gara, chiedendo che la Vis Pretola venisse sanzionata con la perdita di 0 - 3 della gara. ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione nessuno era presente. Motivi della decisione Rileva preliminarmente questa Commissione la inammissibilità del reclamo ai sensi dell’art.46 Comma 5 C.D.S., non essendo stata depositata la prova dell’avvenuta spedizione del reclamo alla società contro interessata, condizione di procedibilità ai sensi della norma sopra citata. P.Q.M. La Commissione Disciplinare dichiara la inammissibilità del reclamo ai sensi del’art 46 C.G.S.. DISPONE ADDEBITARSI LA TASSA RECLAMO.
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