COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – FICULLESE – CAMPIONATO II^ CATEGORIA – DISPUTATA IL 12.12.2010 A TUORO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL C.R.U. DATATO 14.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAN LUCA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ UNIONE SPORTIVA TUORO IN RIFERIMENTO ALLA GARA TUORO – FICULLESE – CAMPIONATO II^ CATEGORIA - DISPUTATA IL 12.12.2010 A TUORO, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 57 DEL C.R.U. DATATO 14.12.2010 E PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA SQUALIFICA PER CINQUE GARE INFLITTA AL CALCIATORE VILLAN LUCA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.01.2011, la seguente decisione. In sede di audizione l’arbitro ha confermato la descrizione dell’episodio riportata nel referto di gara, ribadendo che il calciatore Luca Villan ha colpito volontariamente l’avversario semidisteso a terra con un calcio allo stomaco; peraltro il direttore di gara ha precisato che il calcio non è stato violento, tanto che il calciatore colpito ha potuto riprendere il giuoco. Appare dunque equo e commisurato all’episodio verificatosi contenere la squalifica in quattro giornate effettive di gara. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo, riduce la squalifica inflitta al calciatore Luca Villan a quattro giornate effettive di gara. Ordina restituirsi la tassa di reclamo.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it