COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO VIS FOLIGNO – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE – DISPUTATA IL 04.12.2010 A VIOLE DI ASSISI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEI CC.UU. N. 30 e 31 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATI RISPETTIVAMENTE 10.12.2010 e 11.12.2010 E PUBBLICATI IN PARI DATA. AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: – AMMENDA DI EURO 900,00 ALLA SOCIETA’ SSD SUBASIO; – INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CIAMBRUSCO PROIETTI GIANNI FINO AL 10.02.2011; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANGELINO MICHELE FINO AL 31.03.2011; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETTIROSSI EDOARDO PER SEI GARE; – SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAZZOLI DANIELE PER TRE GARE.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 66 del 07/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES PROVINCIALE NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA S.S.D. SUBASIO IN RIFERIMENTO ALLA GARA SUBASIO VIS FOLIGNO – CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE - DISPUTATA IL 04.12.2010 A VIOLE DI ASSISI, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEI CC.UU. N. 30 e 31 DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PERUGIA DATATI RISPETTIVAMENTE 10.12.2010 e 11.12.2010 E PUBBLICATI IN PARI DATA. AVVERSO LE SEGUENTI SANZIONI: - AMMENDA DI EURO 900,00 ALLA SOCIETA’ SSD SUBASIO; - INIBIZIONE DEL DIRIGENTE CIAMBRUSCO PROIETTI GIANNI FINO AL 10.02.2011; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE ANGELINO MICHELE FINO AL 31.03.2011; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE PETTIROSSI EDOARDO PER SEI GARE; - SQUALIFICA DEL CALCIATORE MAZZOLI DANIELE PER TRE GARE. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 05.01.2011, la seguente decisione. In sede di audizione l’arbitro ha confermato integralmente il contenuto del referto e del relativo supplemento, in particolare il comportamento ingiurioso tenuto nei suoi confronti dai sostenitori della società S.S.D. SUBASIO, così come il tentativo di un sostenitore della predetta squadra di scavalcare la recinzione che delimita il terreno di gioco, nonché l’allontanamento dal terreno di gioco del dirigente della S.S.D. SUBASIO sig. Ciambrusco Proietti per comportamento ingiurioso e minaccioso nei suoi confronti. Ha confermato altresì le condotte poste in essere dai calciatori Angelino Michele, allorché lo stesso gli sputava alle spalle, Pettirossi Edoardo, allorché lo stesso lo strattonava nel protestare, Mazzoli Daniele, allorché correndo furiosamente verso di lui gli urlava con atteggiamento intimidatorio. Per quanto concerne la mancata notifica dell’espulsione al calciatore Angelino Michele al termine della gara, l’arbitro ha precisato in sede di audizione di non aver potuto estrarre il cartellino rosso stante la concitazione del momento e per evitare di mettere a repentaglio la propria incolumità fisica. Alla luce di quanto precede, ritiene questa Commissione che la sanzioni inflitte dal G.S. meritino integrale confermo, apprendo le stesse eque e commisurate alla gravità dei comportamenti tenuti dagli incolpati. P.Q.M. La Commissione Disciplinare, respinge il reclamo, confermando integralmente l’impugnata decisione del G.S.. Ordina incamerarsi la tassa di reclamo.
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