COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale SECONDA CATEGORIA NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA GARA MOIANO – ROMEO MENTI DISPUTATA IL 05.12.2010 A MOIANO; AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. – PER SQUALIFICA CALCIATORE MEZZOPRETE MICHELE PER OTTO GARE.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
SECONDA CATEGORIA
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ G.S.D. ROMEO MENTI IN RIFERIMENTO ALLA
GARA MOIANO - ROMEO MENTI DISPUTATA IL 05.12.2010 A MOIANO; AVVERSO LA
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 53 DEL COMITATO
REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
- PER SQUALIFICA CALCIATORE MEZZOPRETE MICHELE PER OTTO GARE.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.01.2011, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo la riduzione della sanzione.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente l’arbitro della gara nonché il
Presidente della società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
In sede di audizione l’arbitro ha confermato integralmente il contenuto del referto precisando che il
calciatore Mezzoprete Michele, dopo la notifica della espulsione, gli si è avvicinato con il pallone in
mano appoggiandoglielo sul petto e costringendolo ad indietreggiare, pur non provocandogli alcun
dolore; successivamente il calciatore ha offeso l’arbitro con le parole riportate nel referto.
Il comportamento tenuto dal Mezzoprete è sicuramente meritevole di sanzione; tuttavia, in
considerazione del fatto che non vi è stato un vero e proprio comportamento violento nei confronti
del direttore di gara la squalifica può esser contenuta in sei giornate di gara.
P.Q.M.
In accoglimento del reclamo, riduce la squalifica al calciatore Mezzoprete Michele a sei giornate
di gara.
- DISPONE RESTITUIRSI LA TASSA RECLAMO.
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