COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale JUNIORES REGIONALE “A2” NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO – BEVAGNA DISPUTATA IL 04.12.2010 A SPELLO; AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 053 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA. PER LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3 A CARICO DELLA SOCIETA’ JULIA SPELLO.
COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul
Comunicato Comunicato Ufficiale N° 70 del 14/01/2011
Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale
JUNIORES REGIONALE “A2”
NEL RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ POLISPORTIVA JULIA SPELLO IN
RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO - BEVAGNA DISPUTATA IL 04.12.2010 A SPELLO;
AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N. 053 DEL
COMITATO REGIONALE UMBRIA DATATO 07.12.2010 PUBBLICATO IN PARI DATA.
PER LA PUNIZIONE SPORTIVA DELLA PERDITA DELLA GARA CON IL PUNTEGGIO DI 0-3
A CARICO DELLA SOCIETA’ JULIA SPELLO.
HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 13.01.2011, la seguente decisione.
FATTO
NEI TERMINI proponeva reclamo la società chiedendo l’annullamento della delibera del G.S. con
la punizione sportiva della perdita della gara a carico della società A.C.D. Bevagna.
ALLA FISSATA riunione avanti questa Commissione era presente la società reclamante.
MOTIVI DELLA DECISIONE
SULLA SCORTA DEGLI ELEMENTI DI CUI SOPRA LA COMMISSIONE OSSERVA:
Dall’esame degli atti emerge quanto segue.
L’atto ufficiale di designazione indicava lo “STADIO COMUNALE XVI GIUGNO”, Via
Osteriaccia/Spello quale terreno di gioco, indicato per lo svolgimento della gara Julia Spello –
Bevagna del campionato Juniores, mentre la squadra ospitante metteva a disposizione un campo
in terra battuta adiacente al predetto impianto sportivo.
Ciò posto, ogni società deve indicare un solo campo sportivo per lo svolgimento delle gare, fermo
restando che eventuali variazioni del campo di gioco devono essere comunicate volta per volta al
CRU ed inserite nel comunicato ufficiale.
Quanto sopra nella fattispecie scrutinata non è avvenuto, né risulta che vi sia stata accettazione da
parte della squadra ospitata Bevagna a disputare la partita nel campo in terra battuta, adiacente
all’impianto indicato nella società ospitante negli atti ufficiali.
A ciò si aggiunga, come emerge dal referto arbitrale, che il terreno di gioco presentava le quattro
bandierine d’angolo nettamente al di sotto dei metri 1,50 previsti dal regolamento.
Alla luce di quanto sopra la sentenza del G.S. merita integrale conferma e per l’effetto il reclamo
deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
- DISPONE INCANMERARSI LA TASSA RECLAMO.
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