COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. CLITUNNO E P.D. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO – CLITUNNO DISPUTATA A SPELLO IL 06.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 07.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI QUONDAM GIROLAMO FEDERICO [CLITUNNO] E ANDREOLI DAVID [JULIA SPELLO] PER QUATTRO GIORNATE DI GARA.

COMITATO REGIONALE UMBRIA – STAGIONE SPORTIVA 2010/2011 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-cru.it e sul Comunicato Comunicato Ufficiale N° 78 del 28/01/2011 Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale PROMOZIONE NEI RECLAMI PROPOSTI DALLE SOCIETA’ A.S.D. CLITUNNO E P.D. JULIA SPELLO IN RIFERIMENTO ALLA GARA JULIA SPELLO - CLITUNNO DISPUTATA A SPELLO IL 06.01.2011, AVVERSO LA DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATA NEL C.U. N.66 DEL COMITATO REGIONALE UMBRIA, DATATA 07.01.2011, PUBBLICATA IN PARI DATA, CON LA QUALE VENIVANO INFLITTE LE SQUALIFICHE DEI CALCIATORI QUONDAM GIROLAMO FEDERICO [CLITUNNO] E ANDREOLI DAVID [JULIA SPELLO] PER QUATTRO GIORNATE DI GARA. HA PRONUNCIATO, nella riunione del giorno 27.01.2011, la seguente decisione. NEI TERMINI proponevano reclamo le società Julia Spello e Clitunno, chiedendo la riduzione delle squalifiche. Alla fissata riunione avanti a questa Commissione era presente l’Arbitro, nonché la sola società Julia Spello. MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente viene disposta la riunione per connessione dei reclami proposti dalle due società. Ciò premesso, rileva la Commissione che in sede di audizione il direttore di gara ha confermato integralmente quanto riportato nel referto, ribadendo con certezza che il calciatore Quondam e Andreoli si sono reciprocamente colpiti con due pugni al volto e contemporaneamente insultati l’un l’altro. La sanzione applicata dal G.S. appare dunque equa e commisurata ai fatti e quindi meritevole di integrale conferma. P.Q.M. Respinge il reclamo. - DISPONE INCAMERARSI LA TASSA DI RECLAMO.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it